Occupazione senza titolo alloggio ERP sanzioni non sospese da regolarizzazione (Cass. civ. Sez. III n. 33587 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di regolarizzazione dell’occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, presentata ai sensi dell’art. 53 L.R. Lazio n. 27 del 2006, non sospende né elimina il potere sanzionatorio del comune previsto dall’art. 15 L.R. Lazio n. 12 del 1999. La deroga ivi prevista opera solo in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione e nei confronti di chi occupava l’alloggio alla data del 20 novembre 2006. La sospensione delle sanzioni in pendenza del procedimento amministrativo non costituisce principio generale desumibile dalle discipline di condono o sanatoria, che hanno natura eccezionale e non sono applicabili per analogia. Il giudice di merito accerta in via insindacabile l’inesistenza dei presupposti di fatto della deroga.
Il Fatto
Il comune aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma superiore a 65.000 euro, contestando l’occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa.
La destinataria proponeva opposizione davanti al Tribunale di Roma, deducendo di abitare l’immobile fin dal 1999, prima con l’assegnatario originario e poi dopo il suo decesso, di aver sempre corrisposto canoni e oneri all’ente gestore e di aver presentato domanda di regolarizzazione nel 2007. L’opposizione era respinta in primo grado. La Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame, riducendo la sanzione a 50.000 euro. La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’interpretazione della normativa regionale. Secondo la ricorrente, la sanzione non avrebbe potuto essere irrogata prima della definizione della procedura di sanatoria, poiché la legge prevedeva una deroga all’applicazione delle sanzioni per chi avesse presentato domanda nei termini. La Corte ritiene il motivo infondato, perché l’interpretazione proposta non trova riscontro nel dato normativo.
Il collegio ricostruisce il quadro delle fonti. L’art. 15 L.R. Lazio n. 12 del 1999, come modificato dall’art. 53, comma 6, lett. a), L.R. Lazio n. 27 del 2006, punisce con sanzione amministrativa da 45.000 a 65.000 euro chi occupa senza titolo un alloggio ERP destinato all’assistenza abitativa, con obbligo di rilascio. L’art. 53 L.R. Lazio n. 27 del 2006, a sua volta, prevede che il comune disponga la regolarizzazione in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, subordinandola al possesso di specifici requisiti e al protrarsi dell’occupazione senza soluzione di continuità.
La Corte esclude che il legislatore regionale abbia inteso sospendere o eliminare l’irrogazione delle sanzioni. La deroga è letteralmente rivolta al comune e riguarda i soggetti che alla data del 20 novembre 2006 occupavano senza titolo l’alloggio. Nel caso concreto, l’accertamento fattuale del giudice di merito — insindacabile in sede di legittimità — esclude che la ricorrente occupasse a quella data l’immobile oggetto della domanda di regolarizzazione, poiché risultava risiedere nell’alloggio attiguo fino al 2011. La circostanza è di per sé sufficiente a escludere l’applicabilità della deroga.
La Corte aggiunge un argomento logico-sistematico. Se altre discipline di condono o sanatoria prevedono una temporanea sospensione delle sanzioni durante l’esame della domanda, nessuna norma della L.R. Lazio n. 27 del 2006 contempla tale sospensione. Non si può invocare un principio generale per analogia, perché le normative di condono sono per loro natura eccezionali. L’amministrazione avrebbe potuto semmai comminare la sanzione e revocarla all’esito positivo del procedimento, ma nel caso di specie l’esito è negativo.
Il secondo motivo resta assorbito. Pur avendo il giudice d’appello errato nel ritenere tardiva la domanda di regolarizzazione, la ratio decidendi relativa alla corretta interpretazione dell’art. 53 è stata confermata, rendendo irrilevante il vaglio della censura. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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