Autosufficienza del ricorso e sindacato sulle prove in appello (Cass. civ. Sez. II n. 7055 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione che denunci l’ammissione, nei gradi di merito, di una prova testimoniale in violazione degli artt. 2722 e 2700 cod. civ. ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, per porre la Corte in condizione di compiere la verifica in base alle sole deduzioni contenute nell’atto. La doglianza sulla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice non ha operato secondo il prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso, oppure, per la prova soggetta a specifica regola di valutazione, l’abbia dichiarata valutabile secondo prudente apprezzamento: ove si deduca soltanto il cattivo esercizio di tale potere, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti del sindacato sui vizi di motivazione. Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non le deduzioni delle parti sul valore di un atto.
Il Fatto
Con atto notificato nel 2004 il proprietario di un immobile convenne in giudizio la vicina davanti al Tribunale di Caltanissetta, chiedendo l’accertamento di una servitù di veduta esercitata dal terrazzo per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione, oltre alla condanna della convenuta alla demolizione o arretramento di una costruzione realizzata in violazione delle distanze ex art. 907 cod. civ. La convenuta contestò la pretesa e, in via riconvenzionale, chiese dichiararsi l’illegittimità della veduta ex art. 949 cod. civ. Il Tribunale rigettò entrambe le domande.
La Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma, condannò la convenuta a ricondurre la costruzione alle distanze di cui all’art. 907, primo e terzo comma, cod. civ. dal terrazzo del vicino, ritenendo la veduta acquisita per usucapione. La soccombente propose ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo imputava alla Corte distrettuale di avere ammesso la prova testimoniale su fatti consacrati in atti pubblici, la donazione del 1985 e la concessione edilizia del 1986, assistiti da fede privilegiata. Il Collegio lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: la Corte d’appello non aveva ammesso la prova, ma valutato le testimonianze assunte in primo grado, e la censura non precisava le circostanze oggetto della prova.
Il secondo motivo censurava l’omessa qualificazione come confessione stragiudiziale della dichiarazione contenuta nell’atto di donazione. La Corte ha rilevato che il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto dei giudici di merito, tratto da elementi coerenti; lo scrutinio delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo logico-formale e di correttezza giuridica. Il motivo era perciò inammissibile, non avendo la parte censurato l’esegesi dell’atto di donazione sul piano dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. La Corte ha richiamato Cass. n. 9097 del 2017, Cass. n. 5355 del 2018 e Cass. n. 16781 del 2023.
Il terzo e il quinto motivo denunciavano l’omesso esame di un fatto decisivo. Il Collegio, sulla scorta di Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 e di Cass. n. 11111 del 2023, ha ribadito che il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. presuppone l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti, oggetto di discussione e decisivo. Nel caso, il rilievo riguardava le deduzioni sul valore confessorio delle dichiarazioni, non un fatto storico, con conseguente inammissibilità.
Il quarto e il sesto motivo lamentavano la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. La Corte, richiamando Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020, Cass. Sez. Un. n. 16598 del 2016 e Cass. Sez. Un. n. 34474 del 2019, ha precisato che la doglianza è ammissibile solo se si alleghi l’attribuzione di un valore diverso alla prova, non il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento. Il settimo motivo, sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è stato dichiarato infondato: la domanda di chiusura di un’ulteriore finestra era nuova. L’ottavo motivo è inammissibile per le stesse ragioni. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e aggravio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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