Fatto sopravvenuto non incide su avviso di accertamento irrevocabile (Cass. civ. Sez. V n. 700 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fatto sopravvenuto alla irrevocabilità dell’avviso di accertamento per mancata impugnazione, quand’anche identificato in una sentenza penale pronunciata dopo tale momento, è deducibile nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento solo se rappresentativo di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo verificatosi in epoca posteriore alla irrevocabilità stessa. Il giudice del rinvio non può, sulla base di una pronuncia penale, rimettere in discussione la fondatezza della pretesa fiscale cristallizzata nell’avviso di accertamento non impugnato. La pronuncia rescindente di legittimità, che abbia cassato con rinvio per omesso esame del fatto sopravvenuto, non crea alcuna preclusione all’eccezione di inammissibilità della relativa deduzione.

Il Fatto

Il contribuente propose ricorso contro una cartella di pagamento emessa a titolo definitivo per mancata opposizione a due avvisi di accertamento, a lui notificati il 16/5/2006. Egli eccepì di non aver ricevuto le notificazioni; l’Agenzia delle Entrate produsse le relative relate. La C.T.P. di Pescara respinse il ricorso e la C.T.R. dell’Abruzzo confermò la decisione di primo grado.

La Corte di Cassazione annullò con rinvio la sentenza d’appello, rilevando l’omesso esame di un fatto sopravvenuto dedotto dal contribuente. In sede di rinvio la C.T.R. annullò la cartella, attribuendo rilievo a una sentenza penale sopravvenuta alla irrevocabilità degli avvisi, dalla quale emergeva che nell’anno di imposta il contribuente non avesse prodotto alcun reddito. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 19, d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L’Agenzia deduce che la cartella di pagamento poteva essere impugnata solo per vizi propri, non essendo stati impugnati gli avvisi di accertamento a monte, ritualmente notificati. Solo nel giudizio di appello il contribuente aveva eccepito la pronuncia penale quale fatto sopravvenuto.

La Corte premette che la pronuncia rescindente n. 23031 del 2012 non ha creato alcuna preclusione per l’Agenzia all’eccezione di inammissibilità della deduzione del fatto sopravvenuto. Quella decisione si era limitata a cassare con rinvio sul rilievo che la C.T.R. nulla aveva argomentato sull’eccezione sollevata dal contribuente. Il tema restava pertanto pienamente devoluto al giudice del rinvio.

Il motivo è fondato. Il giudice del rinvio, argomentando in senso favorevole al contribuente e annullando la cartella, ha illegittimamente operato. Il fatto sopravvenuto alla irrevocabilità per mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, quand’anche identificato in una sentenza penale successiva, deve essere a sua volta rappresentativo di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo verificatosi in epoca posteriore al momento in cui l’avviso sia divenuto irrevocabile.

Nel caso concreto la C.T.R. ha tratto dalla sentenza di condanna la prova che l’indice di capacità contributiva posto a base degli avvisi non si sarebbe realizzato in capo al contribuente. Così facendo ha rimesso in discussione la fondatezza della pretesa fiscale, giudizio che le era precluso perché il contribuente non aveva impugnato gli avvisi a suo tempo notificatigli. Il secondo motivo resta assorbito.

La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso avverso la cartella. Le spese dei giudizi di primo grado, appello, primo giudizio di cassazione e rinvio sono compensate; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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