Inammissibilità del ricorso principale e inefficacia del ricorso incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. I n. 699 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale. Resta irrilevante stabilire se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, poiché la Corte non procede all’esame dell’impugnazione incidentale. L’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.

Il Fatto

Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma, pronunciando sull’opposizione allo stato passivo, ha ammesso al passivo della procedura il credito della creditrice opponente, in via chirografaria, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio e riformando il precedente diniego del giudice delegato.

Avverso tale decreto la società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. La controricorrente ha resistito e ha presentato ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2946, 2949, 2709, 2710 e 1988 c.c., per avere il Tribunale ritenuto non prescritto il credito avversario, sull’assunto che ai commissari straordinari non sarebbe opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi: il Tribunale ha fondato la decisione non sull’efficacia probatoria delle scritture, ma sull’efficacia interruttiva della prescrizione ricollegabile al riconoscimento del debito per il suo inserimento in contabilità.

Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c., lamentando che il Tribunale avesse apprezzato come decisive le annotazioni contabili e addossato alla società l’onere di provare la natura dei versamenti. Anche tale censura è inammissibile, perché sollecita un nuovo apprezzamento della quaestio facti, inibito al giudice di legittimità, come confermato da Cass., Sez. I, n. 3340 del 2019, n. 24155 del 2017 e n. 640 del 2019.

Il terzo motivo denunciava nullità per violazione degli artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. La Corte lo ha ritenuto aspecifico, non avendo la ricorrente spiegato per quali ragioni il fatto dedotto integrasse una non contestazione rilevante.

Il quarto motivo prospettava violazione degli artt. 2467 e 2697 c.c. per mancata postergazione del credito. La censura è inammissibile perché decentrata rispetto alla ratio, avendo il Tribunale escluso l’applicabilità della norma per la mancata dimostrazione di uno squilibrio patrimoniale al momento della maturazione dei crediti.

Dalla inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale, tardivamente proposto. Le spese seguono la soccombenza della sola ricorrente principale, con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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