Il fatto storico penalmente rilevante rileva per la cittadinanza anche se estinto (TAR Lazio n. 12261 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione esercita un potere ampliamente discrezionale, che non si esaurisce sul piano del rapporto con il singolo richiedente ma incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità: il requisito dell’irreprensibilità della condotta va valutato anche in senso “qualitativo”, come “periodo di osservazione” in cui il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende. La condotta penalmente rilevante commessa nel periodo di osservazione — anche nel corso del procedimento concessorio — assume un valore sintomatico che può fondare il diniego a prescindere dagli esiti processuali: il fatto storico contrario alle regole della Comunità nazionale può essere valutato negativamente in sede amministrativa anche se il reato è stato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova, trattandosi di piani autonomi in virtù della pluriqualificazione del fatto giuridico. L’esito favorevole del procedimento penale non oblitera la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento prognostico e complessivo dei presupposti concessori.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero regolarmente soggiornante, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana in data 21 gennaio 2020. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 4 giugno 2024, respingeva la domanda ritenendo non sussistente la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente, in ragione di un procedimento penale pendente per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis, comma 5, c.p.
L’interessato — che nel corso del giudizio documentava la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova — impugnava il diniego deducendo violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo la propria piena integrazione e la mancanza di rilievo ostativo del fatto contestato.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lazio osserva che la concessione della cittadinanza è espressione di un potere altamente discrezionale, trattandosi di una determinazione che incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità: l’ammissione di un nuovo componente dell’elemento costitutivo del Popolo richiede un giudizio prognostico sulla piena adesione ai valori costituzionali e sull’effettiva integrazione del richiedente nel tessuto sociale.
Il Collegio valorizza la condotta concreta dell’istante, il quale — alla guida di un autocarro — aveva compiuto una manovra di inversione del senso di marcia vietata, superando la linea continua e omettendo di verificare il sopraggiungere di altri veicoli, cagionando lesioni guaribili in 120 e 30 giorni a due motociclisti. Tale fatto, commesso il 1° agosto 2020, risulta collocato nel periodo di osservazione rilevante ai fini concessori, essendo successivo alla presentazione dell’istanza (21 gennaio 2020) e coevo al procedimento amministrativo: la vicinanza temporale del fatto pregiudizievole alla domanda accresce il suo valore sintomatico, venendo a incidere sul giudizio circa l’irreprensibilità della condotta conservata per l’intero decennio di residenza.
Quanto all’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, intervenuta peraltro successivamente al diniego, il Tribunale afferma che sul piano amministrativo rileva comunque il fatto storico post in essere, contrario alle regole della Comunità nazionale. Le misure di ripristino o alternative, pur inibendo la pienezza della sanzione penale, non obliterano la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento prognostico e complessivo. Le valutazioni di responsabilità penale e quelle amministrative si pongono su piani differenti e autonomi: in virtù della pluriqualificazione del fatto giuridico, lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza a seconda dei settori e delle finalità perseguite.
Il Collegio richiama il principio di precauzione (semel cives, semper cives) e precisa che l’azione amministrativa, nel conferire in modo irrevocabile uno status che può compromettere la comunità intera, deve essere ispirata a particolare cautela. La stabile occupazione, la mancanza di pericolosità sociale e l’integrazione rappresentano condizioni ordinarie, necessarie ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza, costituendo solo i prerequisiti propri dello straniero regolarmente soggiornante. Il provvedimento è pertanto ritenuto immune dai vizi dedotti e il ricorso viene respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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