Divieto di detenzione armi e competenza territoriale sul ricorso gerarchico (TAR Marche n. 324 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, adottato ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931, produce effetti diretti limitati al territorio dell’organo che lo emana. In forza dell’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm., tale efficacia spaziale attrae la competenza territoriale anche sull’impugnazione del decreto ministeriale che rigetta il ricorso gerarchico, poiché la decisione sul rimedio giustiziale accede al provvedimento di base senza autonoma capacità lesiva. Nel merito, il giudizio di affidabilità all’uso delle armi è ampiamente discrezionale e di natura prognostica: può fondarsi su fatti e condotte non assistiti da condanna penale definitiva, purché sintomatici di una personalità inidonea alla detenzione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di porto d’armi, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto il ricorso gerarchico avverso il divieto di detenzione di armi e munizioni disposto dal Prefetto di Pesaro e Urbino.

Il provvedimento prefettizio era stato adottato su proposta del Commissariato di P.S. di Fano, che aveva trasmesso il verbale di ritiro cautelare delle armi. Il presupposto era la denuncia sporta dal cognato del ricorrente per lesioni personali e minacce di morte, in un contesto di perdurante conflittualità tra vicini di casa. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR adito, indicando quale giudice competente il TAR del Lazio, sede del Ministero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma preliminarmente la propria competenza. L’art. 13, commi 1 e 4-bis, cod. proc. amm. individua quale criterio di riparto quello dell’efficacia spaziale dell’atto che fonda l’interesse al ricorso. Nel caso di specie il divieto esplica i suoi effetti nel territorio della Prefettura emanante, nelle Marche, e tale criterio prevale sulla sede dell’autorità centrale.

La conclusione non muta per effetto dell’impugnazione del decreto ministeriale. La decisione sul ricorso gerarchico è confermativa delle valutazioni prefettizie e “accede” al provvedimento di base, rendendolo definitivo senza introdurre una nuova lesività. La competenza resta dunque radicata presso il giudice dell’atto a monte.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., che affidano all’Autorità di pubblica sicurezza un potere cautelare di ampia discrezionalità, volto a prevenire usi inappropriati delle armi. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che il divieto non ha finalità punitive, ma prognostiche, e che l’affidabilità richiesta è più stringente della mera assenza di pericolosità sociale: rilevano anche fatti non attinti da condanne penali, come manifestazioni di aggressività o scarso autocontrollo.

Nel caso concreto, i provvedimenti gravati non si fondano sulla sola denuncia, ma su una pluralità di elementi: le segnalazioni del Commissariato, il referto medico rilasciato al cognato, la sentenza del Tribunale di Pesaro che ha accertato la conflittualità tra le parti. Irrilevante è la mancanza di un giudicato penale, poiché il giudizio di affidabilità è autonomo rispetto all’esito del processo.

Il Collegio esclude infine il difetto di motivazione del decreto ministeriale, che ha dato adeguato riscontro delle ragioni di fatto e di diritto, e respinge integralmente l’impugnativa, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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