Osservazioni tardive ex art. 10-bis l. n. 241/1990: obbligo di valutazione se il provvedimento non è stato ancora adottato (TAR Lazio n. 12262 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni assegnato all’interessato per presentare osservazioni a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non ha natura perentoria, mancando un’espressa qualificazione in tal senso. Le controdeduzioni, ancorché tardive, devono pertanto essere valutate dall’Amministrazione se trasmesse prima dell’adozione del provvedimento finale o, al più, della chiusura della fase istruttoria. L’omessa considerazione di tali osservazioni integra una violazione della norma, sub specie di lesione delle garanzie partecipative, che comporta l’annullamento del diniego e la regressione del procedimento, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi, previo nuovo preavviso di rigetto ove sussistano profili ostativi.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva la domanda con decreto del 21 luglio 2025, ritenendo sussistenti elementi di controindicazione di carattere penale facenti capo al coniuge della stessa: una condanna per tentato omicidio, un’evasione e una condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
La ricorrente impugnava il diniego, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omessa valutazione delle osservazioni difensive trasmesse all’Amministrazione in riscontro al preavviso di rigetto, nonché l’illegittimità del provvedimento per non aver considerato l’intervenuta cessazione di ogni legame affettivo con il coniuge, del quale era stata vittima del tentato omicidio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative. Dal fascicolo processuale risultava che, in riscontro al preavviso di diniego del 27 maggio 2025, la ricorrente aveva trasmesso una prima memoria difensiva in data 9 giugno 2025, con lieve ritardo rispetto al termine ordinatorio, chiedendo anche una proroga per il deposito della documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Una successiva integrazione documentale era stata inviata il 7 luglio 2025, in ogni caso prima dell’adozione del decreto conclusivo del 21 luglio 2025.
L’Amministrazione, tuttavia, nel motivare il diniego si era limitata a constatare il mancato rispetto del termine, senza valutare il contenuto delle osservazioni pervenute. La sentenza richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, per cui il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, cui è affidata una finalità collaborativa e deflattiva, non è perentorio.
Ne consegue che, ove l’Amministrazione adotti il provvedimento finale in un momento successivo alla scadenza del termine, essa è comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute tardivamente ma prima della conclusione del procedimento. Tale interpretazione deriva dalla stessa ratio della disciplina, volta a favorire l’acquisizione di elementi prima dell’atto conclusivo e ad assicurare l’esercizio del contraddittorio procedimentale.
Nel caso di specie, la natura tardiva della prima memoria non esimeva l’Amministrazione dall’obbligo di considerare gli elementi informativi in essa contenuti, relativi all’interruzione di ogni rapporto con il coniuge. La violazione dell’art. 10-bis è stata quindi integrata non per l’omesso avviso dei motivi ostativi, bensì per la omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato, come già affermato da TAR Lazio, Sez. II quater, n. 1154 del 2014.
L’accoglimento di tale censura comporta la regressione del procedimento: annullato il diniego, il giudice non può pronunciarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all’Amministrazione il potere di provvedere, con il vincolo conformativo del giudicato e l’obbligo di evidenziare, con nuovo preavviso, gli eventuali profili ostativi, secondo quanto stabilito da Consiglio di Stato n. 2330/2018.
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Nota della Redazione
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