Rivalutazione e interessi compensativi dovuti anche nel danno liquidato all’attualità (Cass. civ. Sez. I n. 11377 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio da contraffazione brevettuale, il riconoscimento del danno liquidato all’attualità non esime il giudice dal calcolare, sulla somma così determinata, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi. Tali voci costituiscono componenti indefettibili del debito da fatto illecito, in ossequio al principio della restitutio ad integrum: la prima adegua la reintegrazione al valore del denaro al momento della pronuncia, i secondi compensano il pregiudizio da ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario. Un danno liquidato all’attualità ma circoscritto alla sola lesione patrimoniale emergente, senza le voci rivalutazione e interessi, integra pertanto omessa pronuncia e giustifica la cassazione con rinvio.

Il Fatto

La società ricorrente agisce in cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, pronunciata in sede di riassunzione dopo una precedente cassazione, che aveva accolto il suo gravame sulla contraffazione brevettuale subita, liquidando però il danno senza farne carico alla società cessionaria e senza riconoscere rivalutazione monetaria e interessi compensativi.

La corte distrettuale aveva altresì circoscritto il periodo dell’illecito tra il 1999 e il 2004 e assunto a base di calcolo una royalty ridotta alla metà rispetto a quella indicata dalla danneggiata. Avverso tale pronuncia la ricorrente propone sei motivi, resistiti da controricorso delle parti intimate.

La Motivazione della Corte

Il collegio accoglie il primo motivo, che denuncia omessa pronuncia per mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi sul pregiudizio liquidato all’attualità. La Corte osserva che, secondo lo statuto risarcitorio del debito da fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma ai valori attuali, per rendere effettiva la reintegrazione al mutato valore del denaro, sia gli interessi compensativi, che compensano il ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario, richiamando Sez. III n. 11899 del 2016, Sez. I n. 4587 del 2009 e Sez. I n. 10263 del 2000.

Il rigore formale non trova però riscontro sostanziale. Determinando il danno in euro 601.124,34, la corte di merito ha liquidato non già il danno all’attualità, ma la sola lesione patrimoniale emergente, parametrata ai valori indicati dalla danneggiata in euro 1.202.248,68: ne deriva l’omissione del calcolo delle voci rivalutazione e interessi. Il vizio di omessa pronuncia, si legge, rientra dalla finestra dopo essere stato cacciato dalla porta.

Il terzo motivo, sulla restrizione dell’arco temporale al 1999-2004, è dichiarato inammissibile: il dissenso della corte distrettuale si fonda su un giudizio di fatto, non sindacabile in cassazione, secondo cui non è noto né allegato se e in quale misura la contraffazione sia proseguita dopo la documentazione contabile esibita. Il quinto motivo, sulla motivazione asseritamente apparente in ordine alla riduzione della royalty, è giudicato infondato, poiché la valutazione equitativa soddisfa il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.

Il sesto motivo, sulla responsabilità del cessionario d’azienda, è pure inammissibile: la corte distrettuale non si è discostata dal principio delle Sezioni Unite n. 5054/2017 sull’art. 2560, comma 2, cod. civ., avendo escluso l’abuso del diritto con motivazione a più ampio spettro e di impronta fattuale, sottratta al sindacato. La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in altra composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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