Nullità del termine per assenza di DVR con data certa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 951 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima dell’assunzione a termine e il relativo documento deve essere munito di data certa. Il divieto di stipulare contratti a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, stabilito dall’art. 3, lett. d), d.lgs. n. 368/2001, costituisce norma imperativa la cui violazione produce la nullità del termine e la conversione del contratto a tempo indeterminato. L’onere di provare la data certa incombe sul datore di lavoro, né il lavoratore è tenuto a contestare specificamente la documentazione prodotta da controparte quando abbia già dedotto l’inadempimento.

Il Fatto

Il lavoratore era stato assunto a termine da una società nel marzo 2015, con successiva proroga nel giugno 2015. Aveva chiesto al Tribunale di Lecco la declaratoria di nullità del termine, assumendo che l’assunzione non era stata preceduta dalla dovuta valutazione dei rischi, e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle ore di lavoro straordinario non retribuite.

Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e la Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, aveva respinto il gravame. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, lamentando tra l’altro l’errata interpretazione della domanda, la ritenuta sufficienza di un documento privo di data certa e il ribaltamento dell’onere della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente i primi tre motivi, connessi alla mancanza del DVR prima dell’assunzione a termine. Il lavoratore aveva sostenuto fin dall’atto introduttivo che la datrice di lavoro non aveva adempiuto all’onere di provare di aver effettuato la valutazione dei rischi prima di procedere all’assunzione, rilevando che l’estratto di quattro pagine prodotto era parziale e privo delle quattro firme necessarie ai fini della data certa.

Sul piano normativo, la Corte richiama l’art. 3, lett. d), d.lgs. n. 368/2001, che non ammette l’apposizione del termine da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, e l’art. 28 d.lgs. n. 81/2008, che sostituendo la disciplina del d.lgs. n. 626/1994 impone la redazione scritta del DVR e la sua data certa, attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente ove nominato.

La ratio del divieto è la più intensa protezione dei lavoratori rispetto al maggior rischio connesso alla flessibilità d’impiego, che riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro, come già affermato dalla Corte.

La Corte ritiene quindi errata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui basterebbe l’elaborazione del documento, potendo mancare la data certa. Un aggiornamento di luglio 2014 privo di data non integra i requisiti formali e sostanziali stabiliti dalla legge. Il divieto costituisce norma imperativa e la sua violazione produce la nullità del termine, con conversione del contratto a tempo indeterminato.

La Corte precisa infine che l’onere di provare la data certa incombe sul datore di lavoro e che il lavoratore, una volta dedotta la mancanza di un DVR con data certa anteriore all’assunzione, non deve contestare ulteriormente la documentazione prodotta da controparte. Il quarto motivo, sullo straordinario, è invece dichiarato non fondato, richiedendo la relativa prova un accertamento rigoroso non supplibile in via equitativa. Il quinto motivo è inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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