Prova presuntiva per fatture inesistenti e divieto di valutazione atomistica degli indizi (Cass. civ. Sez. V n. 17851 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere di provare l’esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa. Spetta invece al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei costi, dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non bastando l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. Compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo sulla corretta applicazione dell’art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta. Il giudice di merito deve valutare gli indizi in un giudizio globale e non atomistico, traendo gravità, precisione e concordanza dal loro complessivo esame.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2015, con cui contestava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Il recupero a tassazione comportava maggiori IRES e IRAP, oltre all’IVA illegittimamente detratta. L’atto traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.
La società impugnava l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva invece le doglianze della contribuente e annullava l’atto. L’Ufficio ricorreva allora per cassazione, deducendo la violazione delle regole in materia di presunzioni e di riparto dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie l’unico motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il giudice di appello, secondo il ricorrente, aveva valutato singolarmente gli elementi indiziari, facendo malgoverno dei principi in tema di presunzioni.
Il Collegio ricostruisce anzitutto la regola sostanziale. In materia di IVA, la prova delle operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione e può fondarsi su presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa fatta di locali, mezzi, personale e utenze. Sul contribuente grava invece la prova contraria dell’effettiva esistenza delle operazioni, non superabile con la sola esibizione della fattura o con la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti, poiché tali elementi sono di regola impiegati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.
Sul piano processuale, la Corte ribadisce che il controllo della corretta applicazione dell’art. 2729 c.c. spetta alla Cassazione in funzione nomofilattica. La valutazione dei requisiti degli artt. 2727 e 2729 c.c. è devoluta al giudice di merito, ma resta sindacabile in sede di legittimità quando il giudice, violando i criteri di formazione della prova critica, non faccia buon uso del materiale indiziario, negando o attribuendo valore a singoli elementi senza una valutazione di sintesi.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che i requisiti di gravità, precisione e concordanza vanno ricavati dal complessivo esame degli indizi, in un giudizio globale che può essere preceduto dalla considerazione di ciascuno, ma che richiede la loro collocazione in un contesto articolato, dove un indizio rafforza e trae vigore dall’altro. Rileva, secondo deduzioni logiche di ragionevole probabilità, che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione, salvo il diritto del contribuente alla prova contraria.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il giudice di appello ha proceduto a una valutazione atomistica degli elementi dedotti dall’Agenzia. Numerosi indizi, complessivamente considerati, delineavano invece un preciso quadro indiziario, dal quale emergeva la sostanziale assenza di struttura produttiva della società emittente. La sentenza impugnata è perciò cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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