Compensazione con credito IVA non maturato integra omesso versamento (Cass. civ. Sez. V n. 17853 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo in compensazione di un credito IVA non ancora maturato, in anticipo rispetto ai termini previsti dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, costituisce una violazione sostanziale e non un mero differimento del versamento d’imposta. Esso va sanzionato come omesso versamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, con esclusione della continuazione e applicazione del cumulo materiale. La condotta incide tanto sull’imposta da versare, perché il credito è compensato con debiti verso l’Erario che andavano assolti a scadenze prefissate, quanto sull’attività di controllo degli uffici fiscali.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, con atto di irrogazione sanzioni, contestava a una società l’omesso versamento IVA relativo al secondo trimestre 2010. L’Ufficio riteneva che la contribuente avesse utilizzato, prima della scadenza del termine di legge, un credito IVA non ancora maturato, così compensando il debito d’imposta.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, secondo cui la compensazione aveva comportato un semplice differimento del versamento e non una evasione d’imposta. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda sulla falsa applicazione degli artt. 10 d.l. n. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009, e 17 del d.lgs. n. 241/1997, in combinato disposto con gli artt. 6 del d.lgs. n. 472/1997 e 13 del d.lgs. n. 471/1997. Il giudice di merito aveva qualificato la compensazione come mera modalità di estinzione del tributo, escludendo la sanzione prevista per l’omesso versamento.

La Corte ripercorre la disciplina dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, che al comma 1 sanziona chi non esegue alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e al comma 4 punisce l’utilizzo di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

Il passaggio decisivo è temporale: alla data di scadenza del versamento IVA del secondo trimestre 2010 il credito IVA, riferito al terzo trimestre, non si era ancora originato. L’anticipazione della compensazione rispetto ai termini ivi indicati integra perciò una violazione di carattere sostanziale, non una semplice modifica del momento di estinzione dell’obbligo.

La Corte richiama la propria giurisprudenza — Sez. V n. 7154 del 2025 — secondo cui l’utilizzo in compensazione di un credito IVA annuale o infrannuale, per importi superiori ai limiti dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 nella formulazione applicabile ratione temporis, è sanzionabile come omesso versamento e non è assoggettabile all’istituto della continuazione, ma alla più severa disciplina del cumulo materiale.

Il motivo è quindi accolto. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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