Demansionamento del quadro direttivo: equivalenza delle mansioni e professionalità dinamica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22559 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel testo dell’art. 2103 c.c. anteriore alla novella operata con il d.lgs. n. 81 del 2015, il cui baricentro è la protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro, il divieto di variazioni in peius delle mansioni opera anche quando, nella formale equipollenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnati di fatto compiti sostanzialmente inferiori quanto a contenuto professionale. Nell’indagine sull’equivalenza non basta il riferimento in astratto al livello di categoria, ma occorre accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico-professionale del dipendente e salvaguardino il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze. La valutazione circa l’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta e al livello professionale raggiunto, è espressione di un giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato. Il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. si applica ai soli fatti di preteso demansionamento successivi al 25.6.2015.
Il Fatto
Il lavoratore, inquadrato come Quadro Direttivo di 4° livello retributivo della 3^ Area Professionale del CCNL del personale delle imprese creditizie, aveva diretto per anni filiali di rilevante entità. Dal febbraio 2009, in seguito a riorganizzazione aziendale, gli erano state assegnate le mansioni di “Referente Rischi Territorio”, poi di “Referente Rischi Credito” e infine di “Sviluppatore”.
Dedotto il demansionamento in violazione dell’art. 2103 c.c., con lesione della professionalità acquisita e del diritto al futuro accrescimento delle capacità professionali, il lavoratore aveva chiesto la reintegrazione nel posto precedentemente occupato e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e la Corte d’appello di Messina aveva confermato la decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi — violazione dell’art. 2103 c.c. nel testo vigente ratione temporis e degli artt. 76, 77 e 87 del CCNL dell’8.12.2007 — sono esaminati congiuntamente per connessione e rigettati. La Corte ribadisce che, poiché il baricentro della norma nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 81/2015 è la tutela della professionalità acquisita, il divieto di variazioni in peius prescinde dalla formale equipollenza e colpisce l’assegnazione di fatto di compiti sostanzialmente inferiori, richiedendo un accertamento in concreto della aderenza delle nuove mansioni alla competenza tecnica del dipendente e della salvaguardia del livello professionale raggiunto, in chiave dinamica.
Il Collegio rileva che le deduzioni del ricorrente sulle attività in passato disimpegnate non collimano con l’accertamento di fatto della Corte territoriale, che aveva posto in luce i limiti dei poteri decisionali connessi alla funzione di direttore di agenzia, in particolare quanto all’erogazione del credito. Analogamente, le nuove mansioni — Referente Rischi Territorio, Referente Rischi Credito e Sviluppatore — risultano ricostruite attraverso prove documentali e testimoniali, con accertamento che non trova riscontro nella tesi del ricorrente di un ruolo meramente impiegatizio e privo di poteri.
La Corte valorizza la ratio decidendi della sentenza impugnata: pur essendo venuti meno i poteri organizzativi, di contatto con la clientela e decisionali, era stato comunque garantito al lavoratore un diverso ma non meno importante compito di valutazione del merito creditizio, dei rischi connessi e di controllo delle garanzie, da svolgersi con ampi margini di autonomia professionale e con riferimento alle operazioni di più agenzie. Le conclusioni sul punto della equivalenza sostanziale sono frutto di ampio accertamento fattuale, adeguatamente motivato, e in quanto tali incensurabili.
La Corte respinge la linea interpretativa sottesa al ricorso, secondo cui chi abbia svolto a lungo funzioni di direttore di agenzia, restando quadro direttivo e non dirigente, avrebbe acquisito una professionalità così rigida da risultare praticamente inamovibile. Una simile lettura non è aderente ai principi in tema di tutela della professionalità in chiave dinamica. Quanto all’equivalenza formale, la Corte territoriale ha correttamente ricondotto le mansioni, ancorché non tabellate, alla declaratoria dei quadri direttivi di cui all’art. 76, comma 4, del CCNL, avendo constatato per via documentale che i ruoli di RRT e RRC erano assegnati a Quadri Direttivi, in una percentuale di circa il 40% dello stesso livello, e che anche il ruolo di Sviluppatore Senior era svolto da soggetti appartenenti ai quadri direttivi. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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