Fatture rinvenute presso il terzo provano la distruzione delle scritture contabili (Cass. pen. Sez. VII n. 30855 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di una di esse presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento. La distinzione puntuale tra le due condotte non incide sulla configurabilità del reato, ove il compendio probatorio dimostri l’occultamento della documentazione contabile. È inammissibile, per genericità, il ricorso che solleciti una rilettura del quadro istruttorio senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Roma, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. Avverso la pronuncia di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione.
Con un primo motivo lamenta che la sentenza avrebbe ritenuto dimostrata l’esistenza delle scritture contabili sulla base delle dichiarazioni dell’imputato, già ritenute inattendibili, e non avrebbe chiarito se la responsabilità sia stata affermata per occultamento ovvero per distruzione delle scritture, trattando le due condotte come equivalenti. Con un secondo motivo censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, preclusa al sindacato di legittimità, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, il ricorrente omette di confrontarsi con l’ampia motivazione della Corte territoriale, che ha evidenziato come la tesi difensiva sia smentita non solo dalle dichiarazioni dell’imputato, ma anche da quanto emerso dalle banche dati, dalle quali risulta che la società ha emesso fatture per notevoli importi nei confronti di operatori economici commerciali.
La Corte di appello ha poi affermato un principio decisivo: poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di una copia presso il terzo destinatario può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento. Sul punto richiama Sez. III n. 3729 del 22/10/2024, dep. 29/01/2025, Rv. 287392 e Sez. III n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862.
La Corte territoriale ha inoltre ritenuto irrilevante una distinzione puntuale tra le due condotte, giacché l’alternativa non incide sulla configurabilità del reato. Quanto alle attenuanti generiche, la risposta è espressa: il diniego, già disposto in primo grado, è condivisibile in ragione della rilevante entità degli importi evasi, della reiterazione della condotta per più annualità e dell’assenza di segnali di resipiscenza, quale l’adempimento, anche parziale o rateale, degli obblighi tributari.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.