Resistenza aggravata e fuga veloce: serve condotta attivamente pericolosa (Cass. pen. Sez. 6 n. 19447 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di fuga alla guida di un’autovettura per sottrarsi all’alt intimato dagli agenti integra la fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen. solo quando sia connotata da una sia pur minima offensività, traducendosi in manovre di guida concretamente idonee a ostacolare l’inseguimento e a mettere in pericolo l’incolumità degli inseguitori o degli altri utenti della strada. Non è sufficiente, pertanto, una fuga meramente passiva, ancorché tenuta a velocità elevata. In materia di calunnia, il dolo richiede la prova della certezza, in capo al denunciante, dell’innocenza della persona accusata; tale certezza è esclusa quando l’attribuzione dell’illiceità della condotta denunciata consegua a un convincimento dell’agente su profili essenzialmente valutativi o interpretativi, sempre che la valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. Il contenuto dell’annotazione di polizia giudiziaria non è assistito da fede privilegiata e deve essere valutato dal giudice alla stregua degli elementi esterni che ne confermino l’attendibilità.
Il Fatto
Il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato dai reati di resistenza e calunnia. All’imputato era contestato di essersi dato alla fuga, a bordo della propria autovettura e ad alta velocità, dopo l’alt intimatogli dagli agenti, nonché di avere denunciato i verbalizzanti per falso, sostenendo di essere stato fermato dopo poche decine di metri e di essere stato colpito con uno sfollagente. In un separato procedimento, l’agente era però processato per lesioni in relazione alle modalità del fermo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo basato su motivi generici e manifestamente infondati, in quanto volto a ottenere una rivalutazione del merito in presenza di una motivazione articolata e completa. Quanto all’annotazione di polizia giudiziaria, la Corte ha ricordato che, pur trattandosi di atto pubblico, il suo contenuto deve essere oggetto di valutazione critica secondo i parametri della prova dichiarativa, senza che possa invocarsi alcuna fede privilegiata, neppure in ragione della natura contratta del rito, richiamando il precedente Sez. 3, n. 16977 del 2022.
In relazione al reato di calunnia, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta ineccepibile. La Corte ha richiamato il principio per cui il dolo di calunnia esige la certezza dell’innocenza dell’accusato e ha precisato, facendo applicazione dei principi di cui a Sez. 6, n. 17992 del 2007, Sez. 6, n. 29117 del 2012 e Sez. 6, n. 37654 del 2014, che tale certezza difetta quando la falsa incolpazione consegua a un convincimento su profili essenzialmente valutativi della condotta, sempre che non risulti fraudolento o consapevolmente forzato. Nel caso di specie, l’omessa descrizione, nell’annotazione, dell’uso dello sfollagente e delle modalità violente del controllo è stata valorizzata come elemento idoneo a radicare nell’imputato un ragionevole convincimento sulla illiceità della condotta degli agenti.
Con riferimento alla resistenza, la Corte ha esaminato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la fuga ad alta velocità integra il reato quando sia accompagnata da manovre che creino una situazione di pericolo concreto per gli inseguitori o per gli altri utenti della strada. Ha richiamato, sul punto, Sez. 6, n. 31716 del 2003, Sez. 2, n. 44860 del 2019 e Sez. F, n. 40 del 2014, precisando che una condotta di fuga meramente passiva, che si risolva nel mantenimento di una velocità elevata, non è sufficiente a integrare la fattispecie, richiedendosi una condotta connotata da anche minimi tratti di offensività o di messa in pericolo dell’incolumità personale.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo decisivi, ai fini della valutazione della condotta, la breve durata dell’inseguimento (poco più di due minuti), ricostruita in base alle comunicazioni audio degli equipaggi, e l’inattendibilità dell’annotazione, smentita su aspetti fondamentali da elementi obiettivi. La Corte ha quindi escluso che la condotta di fuga, come ricostruita, presentasse i connotati di una guida attivamente pericolosa, rigettando la richiesta del ricorrente di procedere a una rilettura degli elementi di prova. Inammissibile il ricorso, la Corte ha altresì rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi della parte civile, in carenza di soccombenza dell’imputato.
Nota della Redazione
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