Particolare tenuità del fatto onere di allegazione specifica e inammissibilità ricorso generico (Cass. pen. Sez. I n. 30373 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto, la cui prova è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. Ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza in ordine all’istanza di riconoscimento della causa di non punibilità, genericamente formulata, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria quand’anche la sentenza non abbia pronunciato sulla richiesta.
Il Fatto
Il Tribunale ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, avendo accertato che questi aveva portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, una pluralità di oggetti atti ad offendere. Il giudice di merito ha ritenuto il fatto di lieve entità e ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, applicando la pena finale di mille euro di ammenda.
Avverso la sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione di legge e il difetto di motivazione in riferimento all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La difesa sostiene che alla richiesta esplicita di applicazione dell’esimente non abbia fatto seguito alcuna valutazione del giudice, né che dalla motivazione possa desumersi una motivazione implicita sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio ricostruisce anzitutto il trattamento sanzionatorio applicato dal Tribunale, che ha riconosciuto la lieve entità del fatto e le attenuanti generiche in ragione della giovane età dell’imputato e della condotta collaborativa della difesa, irrogando la pena di mille euro di ammenda.
La doglianza difensiva, con la quale si lamenta l’omesso esame dell’istanza, risultante dal verbale d’udienza, volta all’applicazione della causa di non punibilità, è ritenuta manifestamente infondata. La censura è formulata in termini del tutto generici: dal verbale non risulta alcuna indicazione di elementi specifici idonei a ritenere che il porto dei plurimi oggetti potesse integrare la particolare tenuità del fatto.
La Corte enuncia il principio centrale: l’art. 131-bis cod. pen. configura un limite negativo alla punibilità, la cui prova della ricorrenza è demandata all’imputato. Questi è tenuto ad allegare la sussistenza dei presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. Il Collegio richiama sul punto Sez. 3 n. 13657 del 16.02.2024.
Da tale premessa discende la conseguenza processuale: il difetto di motivazione della sentenza in ordine all’istanza di riconoscimento della particolare tenuità, genericamente formulata, non può formare oggetto di ricorso per cassazione. I motivi generici restano infatti viziati da inammissibilità originaria, quand’anche la sentenza non abbia pronunciato sulla richiesta. La Corte richiama Sez. 5 n. 44201 del 29.09.2022 e Sez. 3 n. 10709 del 25.11.2014, dep. 2015.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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