Prove fatture soggettivamente inesistenti e occultamento documenti contabili (Cass. pen. Sez. III n. 12659 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della fittizietà del fornitore può essere desunta da una pluralità di elementi convergenti, tra cui la cessazione dell’attività dell’emittente prima dell’emissione delle fatture, l’irreperibilità del titolare, la riconducibilità della società a soggetti non esistenti o deceduti, la sistematicità dei pagamenti in contanti e l’esiguità dei fornitori, tutti inadempienti agli obblighi fiscali. Il dolo di evasione è desumibile dalla sistematicità dell’impiego delle fatture inesistenti, dall’arco temporale pluriennale, dal consistente vantaggio fiscale e dal contesto di illegalità. Quanto al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, poiché le fatture devono essere emesse in duplice esemplare, il loro rinvenimento presso il terzo destinatario consente di desumere, in via logica, che la mancata esibizione delle copie in capo all’emittente sia conseguenza della loro distruzione o occultamento, non essendo sufficiente il mero comportamento omissivo.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per una pluralità di violazioni dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e per il delitto di cui all’art. 10 del medesimo d.lgs., in relazione all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti annotate in contabilità e all’occultamento della relativa documentazione.

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava estinti per prescrizione due dei reati contestati e rideterminava la pena per i residui, confermando nel resto la decisione. Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi, con i quali censurava la valutazione della prova, il riconoscimento dell’elemento soggettivo, il trattamento sanzionatorio e la confisca.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reitera motivi di contenuto valutativo e fattuale, già rigettati dai giudici di merito con motivazione immune da violazioni di legge e da vizi logici, rispetto ai quali il ricorrente omette di misurarsi criticamente. La Suprema Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità, richiamando Sez. Un. n. 12 del 31.05.2000, Jakani, che preclude non solo la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali, ma anche il raffronto tra l’apparato argomentativo impugnato ed eventuali modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.

Quanto al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la soggettiva inesistenza delle operazioni sulla base di una pluralità di elementi convergenti: la cessazione della prima società fornitrice già tre anni prima dell’emissione delle fatture e l’irreperibilità del titolare, a sua volta indagato per emissione di fatture per operazioni inesistenti; la cessazione della seconda società e la smentita del titolare circa l’esistenza di rapporti commerciali; la riconducibilità della terza società a soggetti deceduti e a un numero telefonico intestato a un soggetto esercente attività diversa; la sistematicità dei pagamenti in contanti; l’esiguità dei fornitori, solo tre nel periodo verificato e tutti inadempienti agli obblighi fiscali.

Il dolo di evasione è stato desunto, in modo non manifestamente illogico, dalla sistematicità dell’impiego di fatture inesistenti per un arco temporale di cinque anni, dal consistente vantaggio fiscale conseguito e dal contesto di illegalità, avendo il ricorrente occultato tutte le fatture utilizzate nelle dichiarazioni annuali.

Sul delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui la fattispecie presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, donde la necessità del relativo specifico accertamento, anche per distinguere la fattispecie penale rispetto alla omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 (Sez. III n. 1441 del 12.07.2017, Andriola). Oggetto della condotta può essere la fattura, come emerge dalla lettera della norma, che contempla le “scritture contabili” e “i documenti di cui è obbligatoria la conservazione”. La conservazione delle fatture è imposta dagli artt. 39, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 e 22 d.P.R. n. 600 del 1973, oltre che, a fini civilistici, dall’art. 2214, comma 2, cod. civ.; la fattura deve essere emessa in duplice esemplare ai sensi dell’art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972. Non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ma è necessario un quid pluris a contenuto commissivo (Sez. V n. 35591 del 20.06.2017); poiché le fatture devono essere emesse in duplice esemplare, il loro rinvenimento presso il terzo destinatario può far desumere legittimamente che il mancato rinvenimento delle altre copie presso l’emittente sia conseguenza della loro distruzione o occultamento (Sez. III n. 41683 del 02.03.2018, Vitali).

Infine, i motivi sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca sono inammissibili: quanto alla confisca, nessuna censura era stata sollevata con l’atto di appello, sicché la questione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, esulando dalle ipotesi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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