Divieto ex art. 195 c.p.p. non vieta testimonianza con prova documentale autonoma (Cass. pen. Sez. 2 n. 7533 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, sancito dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma è solo illustrativa dello sviluppo dell’indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti. Tale deposizione può, altresì, valere a illustrare le circostanze relative all’acquisizione al processo di una prova documentale autonoma rispetto alle dichiarazioni del soggetto sentito dalla polizia giudiziaria. La violazione del divieto di testimonianza indiretta è, pertanto, esclusa quando la prova della responsabilità è fondata su tale documento e non sulle dichiarazioni riferite dal teste di p.g.
Il Fatto
Con sentenza del 9 aprile 2025, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena, confermava la condanna dell’imputato per il reato di ricettazione di una bicicletta, riducendone la pena.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.. In particolare, lamentava la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento da un teste di polizia giudiziaria, la quale aveva riferito quanto appreso da una persona informata sui fatti, mai escussa nel corso del processo, circa la cessione della bicicletta da parte dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato il ricorso manifestamente infondato, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il divieto di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. non opera quando la deposizione del teste di polizia giudiziaria non sia finalizzata a surrogare la testimonianza della persona informata sui fatti, ma sia volta esclusivamente a illustrare lo sviluppo delle indagini e la coerenza del compendio probatorio.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato che la deposizione del teste di p.g. non aveva avuto funzione surrogatoria delle dichiarazioni del soggetto sentito in fase investigativa. La prova dell’identità dell’imputato, quale soggetto che aveva avuto la disponibilità della bicicletta provento di furto, era stata tratta da una fotocopia del documento d’identità dello stesso, consegnata spontaneamente alla polizia giudiziaria e recante la sua sottoscrizione.
La Corte ha quindi escluso la dedotta violazione di legge, osservando che la testimonianza del p.g. era valsa esclusivamente a illustrare le circostanze dell’acquisizione al processo di tale prova documentale, che costituiva un elemento di prova autonomo e direttamente utilizzabile.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 195 c.p.p. – Testimonianza indiretta
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso