Inammissibile in Cassazione la particolare tenuità del fatto non dedotta in merito (Cass. pen. Sez. VII n. 10209 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione quando la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, ostandovi il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. Ai fini del riconoscimento o dell’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e atto a determinarne o meno il riconoscimento, essendo sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità di esecuzione del reato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per la contravvenzione di cui all’art. 658 cod. pen. con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva quantificazione della pena.
La questione giunge davanti alla Corte suprema perché il ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe dovuto escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto, nonché riconoscere il beneficio attenuatorio e rideterminare il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è respinto alla luce di un orientamento consolidato: in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata. Il riferimento è a Sez. 5, Sentenza n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773.
La ratio del principio risiede nel disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che delimita i motivi deducibili in sede di legittimità. A ciò si aggiunge che sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. La censura è dunque proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, senza che il tema sia stato sottoposto al giudice del merito.
Parimenti privi di pregio sono i residui motivi, afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Il Tribunale ha ancorato la propria valutazione, in modo ineccepibile, alla negativa personalità del ricorrente, alle modalità di commissione del fatto e agli altri indici di cui all’art. 133 cod. pen..
Il percorso argomentativo del giudice di merito risulta pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., estensibili anche al trattamento sanzionatorio. La Corte richiama il principio secondo cui, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità di esecuzione del reato può risultare sufficiente. Il riferimento è a Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 e Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269.
Il ricorrente oppone a tale motivazione obiezioni di tangibile e assoluta genericità. Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 658 c.p. – Procurato allarme presso l'Autorità
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso