Favoreggiamento personale: dolo generico e insufficienza degli indizi non univoci (Cass. pen. Sez. VI n. 32867 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento personale, la fattispecie configura un reato di pericolo e di pura condotta, integrato da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, purché idoneo, almeno a livello di ragionevole potenzialità, a intralciare il corso della giustizia. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico, che impone però una comprovata valutazione della cosciente e volontaria determinazione della condotta in vista della deliberata elusione delle investigazioni o delle ricerche dell’autorità. Non basta, a tal fine, il ricorso a indizi di ordine logico suscettibili di applicazione automatica in ogni processo e non univoci, né a circostanze fattuali non certe, poiché essi non assurgono a prova della consapevolezza dell’altrui condizione di latitanza. Il giudizio di responsabilità che su tali basi si fondi è viziato.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata nei confronti dell’imputato per il delitto di favoreggiamento personale, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen., per avere aiutato un soggetto latitante, attinto da più titoli cautelari, ad eludere le investigazioni.

Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe assicurato al latitante generi di prima necessità e contatti con i familiari, accompagnando il padre di questi nel luogo del rifugio. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e con il secondo la violazione di legge sulla ritenuta aggravante della agevolazione mafiosa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, ritenendolo assorbente, e osserva che la sentenza di appello ha ricavato la prova della consapevolezza dello stato di latitanza da un duplice ordine di argomenti: il primo di carattere logico, articolato in più rivoli; il secondo fondato su circostanze fattuali, tra cui l’uso di un veicolo intestato ad altri e la circospezione mostrata dall’imputato.

Richiamando la propria giurisprudenza (Sez. 6, n. 24035 del 24/05/2011, Izzo; Sez. 6, n. 44756, Bevilacqua), la Corte ribadisce che il favoreggiamento personale è reato di pericolo, integrato da qualsiasi condotta anche solo potenzialmente idonea a intralciare il corso della giustizia, e che sul piano soggettivo richiede il dolo generico, con una comprovata cosciente e volontaria determinazione della condotta in vista dell’elusione delle investigazioni.

Su tale premessa, i giudici di legittimità rilevano che gli argomenti di ordine logico hanno portata dimostrativa non decisiva: essi sono reiterabili in modo automatico in ogni processo per il medesimo reato e non univoci, risultando compatibili anche con la ricostruzione alternativa lecita della difesa, secondo cui l’aiuto era strumentale a neutralizzare il rischio di un attentato temuto dal latitante.

Anche gli elementi fondati su circostanze materiali — l’uso del motoveicolo e la disponibilità di un dispositivo portatile con sim — non assumono adeguata valenza persuasiva, poiché non è certo che l’imputato fosse l’unico tramite dei contatti tra il latitante e il padre.

Ne consegue che un giudizio di responsabilità fondato su considerazioni logiche non univoche e su circostanze di fatto non certe è viziato. La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che applicherà i principi indicati e verificherà se sia stata raggiunta la prova certa del dolo. Il secondo motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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