Riconoscimento informale della polizia senza formalità di ricognizione (Cass. pen. Sez. 2 n. 13569 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione personale o fotografica di un soggetto compiuta nel corso delle indagini preliminari costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione. La sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale. Tale riconoscimento informale è quindi utilizzabile e la sua efficacia dimostrativa è rimessa al libero apprezzamento del giudice, che resta comunque tenuto a verificarne l’attendibilità anche alla luce di eventuali riscontri. In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma solo nei limiti della lett. e), ovvero come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. È inoltre inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Catania dell’8 novembre 2022, aveva rideterminato la pena per uno degli imputati, previa rinuncia ai motivi di appello e accordo sulla pena, e aveva confermato la responsabilità di altri quattro imputati in relazione a un’associazione dedita alla commissione di rapine e ai singoli delitti fine. La vicenda traeva origine da un più ampio procedimento per numerose rapine commesse tra Sicilia e Lombardia.
Avverso la sentenza d’appello avevano proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo, con diversi motivi, vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine alla valutazione degli elementi indiziari, al riconoscimento fotografico effettuato da un verbalizzante, alla qualificazione del ruolo di promotore dell’associazione e al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che i ricorsi erano in gran parte sovrapponibili ai motivi di appello, reiterando censure già affrontate e respinte con motivazione congrua dalla Corte territoriale. I ricorrenti, pur deducendo formalmente vizi di motivazione, finivano per contestare la valenza indiziaria delle emergenze processuali e invocare una ricostruzione alternativa dei fatti, di natura congetturale, esulante dal sindacato di legittimità.
Con riferimento al ricorso dell’imputato condannato per la rapina a Piazza Armerina, la Corte ha chiarito che il riconoscimento effettuato da un agente di polizia giudiziaria sulle immagini di videosorveglianza costituisce un atto atipico ma pienamente utilizzabile, qualificabile come dichiarazione e non subordinato alle formalità della ricognizione ex art. 213 cod. proc. pen. Nel caso di specie, l’attendibilità del riconoscimento era confermata non solo dalla qualità delle immagini e dalle caratteristiche fisiche altamente individualizzanti, ma anche dalla circostanza che l’imputato aveva ammesso la propria partecipazione alla rapina in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari: il riconoscimento informale, pertanto, non costituiva l’unico elemento di prova.
Quanto al ricorso dell’imputato condannato per quattro rapine come basista del gruppo, la Corte ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate: la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l’esito della perquisizione domiciliare, il rinvenimento di parte della refurtiva e degli effetti personali dei correi, nonché il contenuto delle intercettazioni telefoniche. La Corte ha chiarito che le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. possono essere dedotte solo come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e ha ritenuto la valutazione degli indizi immune da vizi logici.
In relazione al ricorso dell’imputato che aveva concordato la pena in appello con rinuncia ai motivi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il principio per cui la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di conoscere questioni ormai non devolute, con effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
Quanto ai restanti ricorsi, la Corte ha dichiarato le censure generiche o manifestamente infondate, evidenziando che la Corte territoriale aveva fornito motivazioni congrue valorizzando i contatti telefonici, l’aggancio delle celle, il linguaggio cifrato e la funzione di supporto logistico svolta dagli imputati. Ha infine ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sui numerosi precedenti penali, anche specifici e successivi ai fatti, e sulla mancata allegazione di elementi favorevoli. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 213 c.p.p. – Ricognizione di persone. Atti preliminari
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso