La pena pecuniaria sotto il minimo edittale è illegale e invalida (Cass. pen. Sez. 2 n. 2435 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegale, e non meramente illegittima, la pena pecuniaria concordata ex art. 444 cod. proc. pen. che, in ogni segmento del computo, risulti inferiore al minimo edittale della cornice sanzionatoria correttamente individuata per il reato di rapina pluriaggravata, alla luce della novella di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 36/2019. Rientra nel motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la deduzione dell’illegalità della pena. La natura negoziale dell’istituto impone che, ove una clausola dell’accordo sia stata pattuita in violazione di legge, la sentenza non possa essere annullata solo in parte qua ma debba esserlo integralmente, non potendo il giudice frazionare l’accordo delle parti.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania aveva applicato all’imputato la pena concordata per il reato di rapina pluriaggravata, commesso nel 2021. L’accordo prevedeva una pena base di sei anni di reclusione ed euro 2.000 di multa, ridotta per le attenuanti generiche e per la scelta del rito.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo la violazione degli artt. 628, quarto comma, cod. pen. e 444 e seguenti cod. proc. pen., per l’illegalità della pena applicata, ritenuta inferiore ai minimi edittali previsti per la rapina pluriaggravata. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il perimetro del ricorso avverso le sentenze di patteggiamento, richiamando l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che ammette il ricorso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha distinto la pena illegale, che non corrisponde per specie o quantità a quella astrattamente prevista, dalla pena illegittima, che pure eccede i limiti edittali. Nel caso di specie, il delitto risultava commesso dopo la modifica dell’art. 628, terzo comma, cod. pen. ad opera della legge n. 36/2019, che ha elevato i minimi edittali.
Applicando la cornice corretta, la pena base avrebbe dovuto essere di sette anni di reclusione ed euro 2.500 di multa, con una riduzione per le attenuanti generiche a quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.667 di multa e una pena finale di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 1.111 di multa.
La Corte ha così rilevato che la pena detentiva, pur difforme dal calcolo corretto, era comunque ricompresa nell’intervallo edittale e doveva considerarsi meramente illegittima. Diversamente, la pena pecuniaria risultava, in ogni segmento del computo, inferiore al minimo della comminatoria edittale correttamente individuata, configurandosi come pena illegale.
In ragione della natura negoziale del patteggiamento, l’illegalità di una clausola dell’accordo impone l’annullamento integrale della sentenza, non potendo il giudice frazionare l’accordo delle parti. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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