Fermo amministrativo impugnato con rito ordinario termine da conoscenza (Cass. civ. Sez. V n. 30711 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati non costituisce atto di espropriazione forzata, ma procedura a questa alternativa, consistente in una misura afflittiva diretta a indurre il debitore all’adempimento. La sua impugnazione, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di competenza per materia e per valore, con conseguente applicazione del termine di sessanta giorni. Il termine per l’impugnazione decorre dall’avvenuta conoscenza della procedura esattiva, desumibile dalla rituale notifica dell’intimazione di pagamento. Il giudice di secondo grado che confermi la declaratoria di tardività del ricorso, fondata su tale conoscenza, esprime una ratio decidendi di natura processuale che assorbe ogni censura sulla ritualità della notifica degli atti prodromici.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto due fermi amministrativi iscritti su un’autovettura di sua proprietà, eccependo l’omessa notifica dei relativi preavvisi in violazione degli artt. 86, comma 2, e 50, comma 1, d.P.R. n. 602/1973. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che il contribuente avesse avuto conoscenza della procedura esattiva dalla notifica dell’intimazione di pagamento e che avesse proposto ricorso solo in data primo luglio 2020. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la decisione, reputando la tardività dell’eccezione circostanza preliminare e assorbente.
Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, incentrati sull’omesso esame delle eccezioni di irrituale notificazione dei preavvisi di fermo. L’amministrazione finanziaria resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricondotto le censure al vizio di omesso esame della notifica dei preavvisi di fermo, escludendone la configurabilità. Il giudice di secondo grado, confermando la decisione di prime cure, ha reputato preliminare e assorbente l’intervenuta notifica dell’intimazione di pagamento, non tempestivamente impugnata. Il contribuente aveva ricevuto quella notifica in data 29 novembre 2019, venendo così a conoscenza della procedura esattiva, ma aveva proposto ricorso solo nel luglio 2020, oltre il termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione degli atti impositivi o riscossivi.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti la carenza di motivazione sulla notifica dei due preavvisi, sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Essi non si raffrontano con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, di natura processuale e connessa alla mancata tempestiva impugnazione dei fermi. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 15354 del 22 luglio 2015, secondo cui il fermo amministrativo non è atto di espropriazione forzata bensì misura afflittiva, la cui impugnativa segue le regole del rito ordinario di cognizione in tema di competenza per materia e per valore.
I motivi sono inoltre inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente trascritto la relata di notifica dei preavvisi. La parte che proponga una ricostruzione della procedura notificatoria difforme da quella delibata dal giudice d’appello deve trascrivere integralmente la relata e indicare il luogo ove reperirla; la carenza determina l’inammissibilità del motivo, come affermato da Cass. n. 1150/2019, Cass. n. 31038 del 2018 e Cass. n. 21112 del 2022. Il ricorrente non ha neppure allegato le relate né indicato la sede processuale di produzione, non ottemperando all’obbligo di localizzazione del documento, con richiamo alle Sezioni Unite n. 5478/2018 e a Cass. n. 18908/2025.
Infine, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è stato evocato in ipotesi preclusa. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale che confermi la decisione di primo grado integra il doppio conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del contribuente alle spese, alla sanzione ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.