Festività infrasettimanali dei turnisti: no alla rimessione alle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31884 del 07.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità e di confronto con l’orientamento consolidato, il ricorso con cui l’azienda sanitaria contesti la spettanza, in favore dei lavoratori turnisti, del riposo compensativo o della maggiorazione per lavoro straordinario festivo in aggiunta all’indennità di turno, quando le censure non attingano il decisum e non prospettino argomenti idonei a indurre a un ripensamento della giurisprudenza di legittimità. I pareri dell’ARAN non hanno valore vincolante né costituiscono interpretazione autentica dei contratti collettivi, che richiede il procedimento negoziale disciplinato dall’art. 64 d.lgs. n. 165/2001. L’eccezione di illegittimità costituzionale è inammissibile quando investe disposizioni di contrattazione collettiva e norme di legge estranee alla fattispecie. Il ricorso che si discosti dalla proposta di definizione accelerata non confermata è soggetto alle sanzioni dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Due lavoratori turnisti hanno convenuto in giudizio l’azienda ospedaliera di appartenenza per ottenere le somme loro spettanti a titolo di maggiorazione ex art. 9 del CCNL 20.9.2001 per l’attività prestata in giorni festivi infrasettimanali. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, in riforma, l’ha accolta, ritenendo cumulabile il compenso con l’indennità di turno e riconoscendo il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, alla maggiorazione per lavoro straordinario festivo.

La decisione territoriale si fonda su allegazioni di fatto non contestate e comprovate dai prospetti delle presenze, nonché sull’assenza di specifica contestazione dei conteggi e di riproposizione, in appello, dell’eccezione di prescrizione. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria e l’azienda ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono trattati congiuntamente perché strettamente connessi. Il primo denuncia il travisamento dei fatti e la violazione dell’art. 44, comma 3, CCNL comparto Sanità 1994/1997, sostenendo che la controversia riguarderebbe la prestazione del sabato in caso di orario ripartito su cinque giorni e servizio su tre turni. Il secondo lamenta la violazione dell’art. 9 del CCNL 20.9.2001, richiamando i pareri ARAN contrari alla spettanza del riposo compensativo o del compenso per lavoro straordinario festivo.

La Corte li dichiara inammissibili. Le censure, da un lato, non attingono il decisum, che non concerne la diversa questione della prestazione resa il sesto giorno; dall’altro, non offrono argomenti idonei a sollecitare un ripensamento dell’orientamento già espresso sul tema delle festività infrasettimanali, richiamato nei precedenti Cass. n. 1505/2021, Cass. n. 20743/2023 e Cass. n. 19747/2023.

Quanto ai pareri ARAN, il richiamo è privo di rilievo: essi non hanno valore vincolante né costituiscono interpretazione autentica, che esige il procedimento negoziale specifico dell’art. 64 d.lgs. n. 165/2001. La funzione dell’ARAN resta di mero supporto alle amministrazioni per l’applicazione uniforme dei contratti collettivi, come assegnatale dall’art. 46 d.lgs. n. 165/2001; conformemente si richiama Cass. n. 15301/2018.

La Corte rileva inoltre che sull’istanza di rimessione alle Sezioni Unite ha provveduto, rigettandola, il Primo Presidente con provvedimento del 28 settembre 2022. È poi inammissibile l’eccezione di illegittimità costituzionale, perché le leggi invocate non hanno rilevanza nella fattispecie, il giudizio di costituzionalità ha ad oggetto norme di legge e non può estendersi alle disposizioni della contrattazione collettiva, e l’azienda non indica le norme costituzionali asseritamente violate.

Sul regolamento delle spese, la conformità della decisione alla proposta di definizione è integrale, poiché riguarda sia il dispositivo sia le ragioni poste a fondamento: trova così applicazione il terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che rinvia ai commi terzo e quarto dell’art. 96. Le Sezioni Unite hanno tipizzato un’ipotesi di abuso del processo, non essendo conforme a correttezza processuale discostarsi dalla delibazione del Presidente non confermata dalla decisione finale, salvo che sussistano ragioni idonee a giustificare il comportamento della parte: ragioni non ravvisabili nella specie, poiché né il ricorso né la memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. prospettano argomenti atti a rimeditare i principi richiamati nella proposta (Cass. Sez. Un. n. 27195 del 2023, n. 30147 del 2023 e n. 36069 del 2023). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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