Notifica telematica da ente pubblico con indirizzo non in elenchi è valida (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28173 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è nulla la notifica di un atto predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, ove tale notifica abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto. La regola più stringente dell’art. 3-bis, comma 1, legge n. 53 del 1994 concerne le sole notifiche eseguite dagli avvocati e non impone l’indicazione dell’indirizzo del mittente. Anche alla notifica degli atti impositivi sono applicabili i principi della notifica degli atti processuali e, in particolare, la sanatoria di cui all’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società ha proposto opposizione contro l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione, relativa a plurime cartelle di pagamento e avvisi di addebito per crediti contributivi e assicurativi vantati dagli enti previdenziali. La società ha eccepito la mancata notifica degli avvisi e delle cartelle e, di conseguenza, la prescrizione dei crediti.

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale su uno dei crediti e ha rigettato nel merito il resto del ricorso. La Corte d’Appello ha respinto l’appello. La società ha allora proposto ricorso per cassazione con due motivi, censurando l’applicazione della disciplina sulle notifiche telematiche.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono stati dichiarati infondati. La società sosteneva che l’art. 3-bis, comma 1, legge n. 53 del 1994 e l’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 imponessero di indicare negli elenchi non solo l’indirizzo del destinatario, ma anche quello del mittente.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento, secondo cui non è nulla la notifica effettuata da un ente pubblico con un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul sito ma assente dai pubblici elenchi, quando la notifica abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezza su provenienza e oggetto. La regola più rigorosa dell’art. 3-bis è principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati.

La Suprema Corte ha poi precisato che per la notifica nei confronti della pubblica amministrazione può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005. La maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali riguarda l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, titolare di un onere di diligente tenuta del proprio casellario, e non anche del mittente.

Ha aggiunto che la società non aveva negato l’effettiva consegna delle notifiche telematiche presso la propria casella, ma l’aveva esplicitamente ammessa. Trova quindi applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., applicabile anche agli atti impositivi in virtù del rinvio operato dalla disciplina tributaria alle norme sulle notificazioni processuali.

Il ricorso è stato rigettato. Le spese di legittimità seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate in favore dei controricorrenti; nessuna statuizione è stata resa quanto all’INPS, attesa la sua condotta processuale. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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