Decadenza per mancata impugnazione del silenzio-rifiuto ex art. 17 d.lgs. 124/2004 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3009 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’art. 22, comma 1°, d.l. n. 7/1970 è collegata all’inutile decorso del termine di centoventi giorni dall’adozione di un provvedimento definitivo lesivo di diritti soggettivi. Rileva, a tal fine, la definitività del provvedimento di cancellazione, non le modalità del riesame amministrativo che l’hanno determinata. È pertanto irrilevante che il ricorso amministrativo sia stato proposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 375/1993 ovvero ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n. 124/2004, poiché il silenzio-rifiuto formatosi su quest’ultimo si intende respinto allo spirare del termine e integra comunque un provvedimento definitivo. Ne deriva l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine, essendo la decadenza riconducibile alla sola previsione dell’art. 22 e non anche al combinato disposto con l’art. 17.
Il Fatto
La ricorrente era stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli a seguito del disconoscimento di un rapporto di lavoro intercorso dal 2003 al 2007. Avverso il provvedimento di cancellazione aveva proposto ricorso amministrativo, secondo l’indicazione contenuta nello stesso provvedimento, davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la lavoratrice aveva agito in giudizio oltre il termine di centoventi giorni. Il Tribunale aveva dichiarato la domanda inammissibile per intervenuta decadenza; la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, aveva confermato la pronuncia. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 22, d.l. n. 7/1970 e 17, d.lgs. n. 124/2004, oltre che dell’art. 14 prel. c.c., sostenendo che la decadenza non potesse estendersi al silenzio-rifiuto formatosi sul ricorso amministrativo proposto ex art. 17 anziché ex art. 11 del d.lgs. n. 375/1993.
La Corte muove dal dato testuale dell’art. 22, comma 1°, d.l. n. 7/1970, che ancora l’azione giudiziaria al termine di centoventi giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento definitivo. Su questa base richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’inosservanza del termine determina la decadenza sostanziale dell’assicurato.
Il Collegio rileva che l’art. 17, d.lgs. n. 124/2004 prevede espressamente che, decorsi novanta giorni senza pronuncia, “il ricorso si intende respinto”. Tale previsione è ritenuta pienamente sovrapponibile a quella dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, dettata in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, pur mutando l’organo competente.
Il passaggio decisivo è la qualificazione del procedimento amministrativo di revisione come mero presupposto esterno della fattispecie decadenziale. Poiché l’art. 22 postula soltanto l’esistenza di un provvedimento definitivo lesivo di diritti, è irrilevante che il riesame si sia svolto davanti alla Commissione centrale per la manodopera agricola o davanti al Comitato regionale. Non si configura dunque alcuna applicazione analogica della decadenza.
Su tali premesse la Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in subordine, essendo la decadenza riconducibile alla sola previsione dell’art. 22, già ritenuta costituzionalmente legittima, in relazione all’esigenza di accertare nel più breve tempo possibile il diritto all’iscrizione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non vertendosi in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Nota della Redazione
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