Giurisdizione e ottemperanza: onere di specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11053 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ. è inammissibile se omette di riprodurre nei passaggi essenziali e di localizzare i provvedimenti che costituiscono il presupposto storico e giuridico della vicenda, ossia il provvedimento amministrativo annullato e i successivi atti del Commissario ad acta. L’onere di specificità e completezza imposto dall’art. 366 cod. proc. civ. non è assolto da generici riferimenti a tali atti. Ne consegue che, pur essendo la Corte di cassazione giudice del fatto in materia di giurisdizione, resta precluso l’esame diretto degli atti, il quale presuppone la specificazione nel ricorso degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali posti a base della censura.
Il Fatto
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva bloccato la procedura di attuazione di un’ipotesi di accordo sindacale diretta ad agevolare il passaggio del personale dalla prima alla seconda area. I lavoratori interessati avevano ottenuto dal giudice amministrativo l’annullamento del provvedimento di blocco e, in sede di ottemperanza, con nomina di un Commissario ad acta, il riconoscimento del corretto inquadramento ma con decorrenza diversa da quella pretesa.
Adito il giudice del lavoro, i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento dalla data ritenuta corretta e il pagamento delle differenze retributive o, in subordine, il risarcimento del danno. La Corte d’appello di Genova, accogliendo il gravame incidentale del Ministero, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ravvisando nell’ottemperanza al giudicato amministrativo l’oggetto delle pretese. La questione arriva così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso deduce la violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il petitum sostanziale andava qualificato come tutela di un diritto soggettivo — pagamento delle differenze retributive per violazione di norme contrattuali e dei principi di correttezza e buona fede — devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ma per ragioni diverse da quelle prospettate dal controricorrente. L’inammissibilità non discende dall’impossibilità di ricondurre le argomentazioni all’art. 360, n. 1), cod. proc. civ., bensì dalle carenze contenutistiche dell’impugnazione, largamente inottemperante agli oneri dell’art. 366 cod. proc. civ.
Il canone di specificità e completezza avrebbe imposto di riprodurre nei passaggi essenziali e di localizzare la decisione del TAR Lazio n. 1412/2011, sulla cui base era individuato l’ambito del successivo giudizio di ottemperanza, e i successivi atti adottati dal Commissario ad acta. Il ricorso ha invece radicalmente omesso tali contenuti, limitandosi a generici riferimenti.
La Corte richiama il costante orientamento che esclude la giurisdizione del giudice ordinario quando il provvedimento di ottemperanza abbia provveduto sulla questione controversa e non sia stato impugnato nelle forme previste, richiamando Cass. Sez. Un. n. 36027 del 2022, Cass. Sez. Un. n. 25160 del 2022, Cass. Sez. Un. n. 32626 del 2018 e Cass. Sez. L n. 12674 del 2016. Viene inoltre in rilievo l’art. 114, comma 6, cod. proc. amm. nella formulazione ratione temporis vigente.
Quanto all’esame diretto degli atti, la Corte riconosce che in materia di giurisdizione essa è giudice anche del fatto, secondo Cass. Sez. Un. n. 8074 del 2015, ma ribadisce che tale potere presuppone la specificazione nel ricorso degli errori imputati e dei fatti processuali alla base della censura, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 28332 del 2019 e Cass. Sez. Un. n. 33365 del 2022. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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