Fideiussione ABI parzialmente nulla: clausola nulla e non intero contratto (Cass. civ. Sez. I n. 18087 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
I contratti di fideiussione stipulati a valle di un’intesa anticoncorrenziale accertata sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, legge n. 287/1990 e 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, non all’intero negozio. Il provvedimento della Banca d’Italia che accerta l’intesa non ha carattere normativo, ma natura di atto amministrativo accertativo, privo di efficacia vincolante per il giudice, davanti al quale è ammessa la prova contraria. L’estensione all’intero contratto degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Sassari aveva intimato a più fideiussori il pagamento di una somma a titolo di scoperto di conto corrente e di residua esposizione di un mutuo, riferibili alla debitrice principale, poi dichiarata fallita. I fideiussori proposero opposizione. Il Tribunale accolse in parte l’opposizione, revocando il decreto e rideterminando il saldo secondo le risultanze della consulenza tecnica, ma confermando la validità della fideiussione per la parte ricorrente nel giudizio di legittimità.

La Corte d’appello rigettò il gravame. I fideiussori ricorsero per cassazione, sostenendo la nullità assoluta dell’intero contratto per contrasto con la disciplina antitrust, e non la sola nullità delle clausole lesive della concorrenza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due profili. Il primo riguarda la natura del provvedimento della Banca d’Italia: esso non ha valore normativo, ma è atto amministrativo accertativo dell’intesa anticoncorrenziale. È dotato di elevata attitudine probatoria, ma non vincola il giudice, dinanzi al quale è ammessa la prova contraria. Poiché appartiene alla sfera del fatto e non del diritto, l’accertamento competeva al giudice di merito e non può essere svolto in sede di legittimità.

Il secondo profilo attiene all’estensione della nullità. Richiamando Sezioni Unite n. 41994/2021, la Corte ribadisce che i contratti di fideiussione a valle di intese parzialmente nulle sono parzialmente nulli soltanto in relazione alle clausole che riproducono lo schema unilaterale dell’intesa, salvo che dal contratto risulti una diversa volontà delle parti.

La Corte precisa inoltre che l’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata, secondo Cass. n. 11673/2007 e Cass. n. 2314/2016. Nel caso concreto i ricorrenti non avevano dedotto nei gradi di merito la questione dell’applicabilità dell’art. 1419, comma 1, cod. civ., e la censura si risolve in una mera dichiarazione priva di rituale allegazione.

La Corte richiama infine Cass. n. 13846/2019, che limita l’accertamento all’inefficacia delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, e osserva che i ricorrenti non confutano il rilievo della Corte territoriale sulla mancata formulazione di specifica eccezione ex art. 1957 cod. civ. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della successività dell’orientamento delle Sezioni Unite rispetto alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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