Fideiussione omnibus, nullità parziale delle clausole ABI e liberazione del garante (Cass. civ. Sez. III n. 6685 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole della fideiussione che riproducono gli schemi contrattuali uniformi ABI, accertate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato come contrarie alla legge n. 287/1990, sono colpite da nullità parziale, limitata alle singole clausole illecite, e non si estendono all’intero contratto. Il carattere eccezionale dell’estensione della nullità impone a chi vi ha interesse di allegare e provare l’interdipendenza del resto del negozio dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice il rilievo d’ufficio dell’effetto estensivo. La liberazione del fideiussore per il comportamento scorretto del creditore, ai sensi degli artt. 1955 e 1956 cod. civ., richiede la prova di un pregiudizio giuridico consistente nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso, e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo. Il fideiussore che invoca l’art. 1956 cod. civ. deve provare che il creditore, dopo la prestazione della garanzia per obbligazioni future, abbia fatto credito al terzo senza autorizzazione, essendo consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Il Fatto
Una società di leasing aveva risolto di diritto un contratto di locazione finanziaria per inadempimento della società utilizzatrice. Per il residuo importo non pagato, la concedente ottenne decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore della utilizzatrice, che propose opposizione.
Il Tribunale rigettò l’opposizione e la Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 201/2020, confermò la decisione di primo grado. Il fideiussore ricorse per cassazione con sette motivi, lamentando fra l’altro la mancata rilevazione d’ufficio della nullità della fideiussione per clausole anticoncorrenziali e la scorrettezza della condotta della concedente, che non aveva attivato la risoluzione né richiesto la decadenza dal beneficio del termine.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte muove dalla decisione delle Sezioni Unite n. 41994 del 30.12.2021, che ha individuato nella nullità parziale la forma di tutela più adeguata per le fideiussioni riproduttive delle clausole anticoncorrenziali, in conformità al principio generale di conservazione del negozio. La nullità parziale salvaguarda l’interesse dell’istituto di credito a mantenere la garanzia, espunte le clausole illecite.
Ne deriva che l’estensione della nullità all’intero contratto ha carattere eccezionale: chi vi ha interesse deve fornire la prova dell’interdipendenza del resto del negozio dalla clausola nulla, ed è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo. Nel caso concreto manca tale dimostrazione, sicché non può predicarsi la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. né di quella di reviviscenza.
Quanto ai motivi relativi agli artt. 1955 e 1956 cod. civ., la Corte ammette che la concedente abbia gestito il rapporto in dispregio del principio di buona fede, non preoccupandosi di non ledere l’interesse del garante. Richiama Cass. n. 4458 del 2005, Cass. n. 3525 del 2009 e Cass. n. 21730 del 2010, che hanno ricondotto all’art. 1956 cod. civ. il comportamento del creditore che lasci svolgere il rapporto senza autorizzazione del fideiussore.
Tuttavia la sola scorrettezza non basta a liberare il garante. La Corte ribadisce che, pur sussistendo il fatto del debitore rilevante ex art. 1955 cod. civ., la liberazione esige la prova di un pregiudizio giuridico — perdita del diritto di surrogazione o di regresso — e non della mera difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità patrimoniali del debitore, secondo Cass. n. 4175 del 2020. Tale prova è mancata.
Quanto all’art. 1956 cod. civ., la Corte conferma che l’onere probatorio dei presupposti dell’effetto liberatorio grava sul fideiussore, non sul creditore, e che l’autorizzazione non è necessaria quando la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore è comune o presumibile, come nel caso di un garante socio della società garantita (Cass. n. 20713 del 2023). Il rigetto del terzo e del settimo motivo rende inammissibili per difetto di interesse i restanti, poiché ciascuna ragione autonoma della decisione avrebbe dovuto essere specificamente censurata. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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