Tassazione per enunciazione: ricorso che contesta l’accertamento di fatto è inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 2654 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione presuppone l’autonomia giuridica oggettuale dell’enunciazione, l’identità delle parti dell’atto enunciante e di quello enunciato e la permanenza degli effetti di quest’ultimo. L’atto enunciato deve essere apprezzabile ab intrinseco, senza ulteriori accertamenti di fatto o extratestuali né valutazioni di particolare complessità giuridica. L’accertamento sull’esistenza dei sufficienti elementi identificativi del negozio enunciato è questione di merito, riservata al giudice di gravame. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, rimetta in discussione tale accertamento senza censurare i criteri interpretativi del titolo.
Il Fatto
Un contribuente riceveva un avviso di liquidazione dell’imposta di registro per la registrazione di una sentenza civile che lo aveva visto vincitore nella condanna della controparte al pagamento di compensi professionali e interessi moratori. L’atto impugnato era stato tassato sia quale provvedimento giudiziario, sia quale atto enunciante il contratto cui quei compensi si correlavano. Il contribuente impugnava l’avviso davanti alla giustizia tributaria e vedeva accogliere il ricorso in primo grado.
La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di prime cure, escludendo che dalla domanda giudiziale e dalla sentenza emergessero sufficienti elementi identificativi del negozio asseritamente enunciato. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo principale, con cui l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 131/1986, artt. 1, 3, 5, 22 e 40, sostenendo che la sentenza tassata esponesse già in re ipsa tutti gli elementi identificativi del contratto di patrocinio sottostante.
Il Collegio ricorda che le Sezioni Unite n. 14432 del 2023 hanno già fissato i requisiti della tassazione per enunciazione: autonomia giuridica oggettuale dell’enunciazione, identità delle parti dell’atto enunciante e di quello enunciato, permanenza degli effetti di quest’ultimo. L’atto enunciato deve essere leggibile ab intrinseco, senza indagini extratestuali. Si richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui occorre un espresso richiamo al negozio, con la menzione di tutti gli elementi costitutivi idonei a identificarne natura e contenuto (Cass. n. 25706 del 2020; Cass. n. 28559 del 2019).
La Corte rileva che il giudice del gravame si è attenuto esattamente a questi principi, svolgendo un accertamento in fatto dal quale è emersa l’assenza di sufficienti elementi identificativi dell’atto enunciato. A questo punto il motivo dell’Agenzia mostra il suo difetto strutturale: la censura di violazione di legge implica un errore di ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea all’interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito, sindacabile ormai solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 22938 del 2023; Cass. Sez. Un. n. 10313 del 2006).
La Corte aggiunge che, trattandosi di enunciazione desunta da una sentenza, il ricorso si limita a riprodurne il testo integrale senza indicare i criteri interpretativi che sarebbero stati pretermessi. L’attività interpretativa dell’atto enunciante è questione di merito, sindacabile solo per violazione dei criteri di ermeneutica, nella specie non dedotti (Cass. n. 24480 del 2020; Cass. n. 13811 del 2013). Il ricorso principale è pertanto inammissibile.
Da tale declaratoria consegue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, notificato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. Le spese di legittimità seguono la soccombenza della sola ricorrente principale, restando irrilevante ogni profilo sul ricorso incidentale, non esaminato. La Corte esclude infine i presupposti per un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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