La banca risponde degli assegni con firma apocrifa se omette ogni controllo (Cass. civ. Sez. I n. 3314 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della banca per il pagamento di assegni recanti firma di traenza apocrifa, l’istituto di credito è tenuto, ex art. 1176, comma 2, cod. civ. e art. 43 del r.d. n. 1736/1933, ad accertare la conformità della sottoscrizione del traente allo specimen depositato, senza che gli siano richieste competenze grafologiche o attrezzature tecniche specialistiche. Il giudice del merito, tuttavia, deve svolgere una valutazione in concreto sulla diligenza del bancario medio ed è tenuto ad accertare se quella verifica sia stata effettuata. L’omessa, integrale verifica da parte degli addetti allo sportello integra inadempimento e non può essere giustificata dalla mera conoscenza del delegato all’incasso o dalla sua abituale frequentazione dell’agenzia. La natura contrattuale della responsabilità non consente alla banca di sottrarsi alle conseguenze dannose se non provando che l’inadempimento non le è imputabile.

Il Fatto

Una società titolare di un conto corrente aveva conferito a una propria dipendente una delega di cassa per compiere operazioni sul conto, compreso l’incasso di assegni muniti di firma di girata. A seguito della segnalazione del consulente contabile, la società aveva riscontrato che, in un arco temporale pluriennale, erano stati incassati e cambiati in contanti numerosi assegni per una rilevante somma complessiva, con sottoscrizioni risultate contraffatte e difformi dallo specimen depositato. La dipendente era stata licenziata e condannata in sede penale.

La società convenne in giudizio la banca, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’istituto. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte di appello confermò il rigetto, ravvisando un difetto di vigilanza della datrice di lavoro e ritenendo che gli operatori di sportello non avessero rilevato ictu oculi la falsità delle firme. La società ricorse per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, scrutinati congiuntamente, denunciavano la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e acritica conferma della decisione di primo grado. La Corte li ha respinti, rilevando che la congruità della motivazione del giudice del gravame va verificata con riguardo alle sole questioni sottoposte al suo esame, restando estranea la decisione del primo giudice, destinata a rimanere assorbita da quella emessa in sua sostituzione.

Il giudice d’appello, inoltre, non è tenuto a confutare puntualmente ogni singolo punto della decisione impugnata, potendo limitarsi a una valutazione diretta del materiale probatorio nell’ambito delle questioni sollevate con i motivi di impugnazione. Nel caso deciso, le censure della ricorrente investivano affermazioni della decisione di primo grado esposte nella parte riservata allo “Svolgimento del processo”, quindi non qualificabili come rationes decidendi.

La Corte ha poi ricordato che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o quella perplessa e incomprensibile. Nel caso concreto tali fattispecie sono state escluse.

Il terzo motivo, invece, è stato accolto. La Corte ha ribadito il principio delle Sezioni Unite n. 12477 del 2018, secondo cui la natura contrattuale della responsabilità della banca, già affermata da Sezioni Unite n. 14712 del 2007, comporta che l’istituto può provare che l’inadempimento non gli è imputabile per avere assolto con la diligenza del bancario medio, anche in caso di colpa lieve.

Il vizio decisivo è stato ravvisato nella circostanza, incontroversa, che gli addetti allo sportello non avevano effettuato alcuna verifica della conformità delle sottoscrizioni, confidando illegittimamente nella conoscenza della delegata e nella sua abituale frequentazione dell’agenzia. La Corte ha escluso che la mera conoscenza del delegato possa esonerare la banca dal dovere di controllo. Ha poi giudicato irrilevanti l’invio periodico degli estratti conto e l’assenza di contestazioni, essendo la dipendente incaricata anche della tenuta della contabilità. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti del terzo motivo, con rinvio alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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