Opposizione all’esecuzione inammissibile contro intervento non titolato (Cass. civ. Sez. 1 n. 23519 del 19.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta avverso l’intervento del creditore che agisce senza titolo esecutivo ai sensi dell’art. 499, secondo comma, c.p.c., dovendosi escludere che l’allegazione dell’atto di costituzione dell’ipoteca possa qualificare l’intervento come titolato: l’ipoteca costituisce garanzia accessoria di un credito avente diversa fonte e non è idonea, di per sé, a fornire la prova di un credito certo, liquido ed esigibile come richiesto dall’art. 474 c.p.c.. La contestazione della sussistenza e consistenza del credito vantato dall’interveniente non titolato va pertanto fatta valere nel subprocedimento di verifica dei crediti disciplinato dall’art. 499 c.p.c. Il ricorso per cassazione che non investa specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile ex art. 366, n. 4, c.p.c.; sono altresì inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, i motivi che prospettino questioni nuove, mai dedotte nei gradi di merito.

Il Fatto

Il debitore proponeva opposizione all’esecuzione intrapresa nei suoi confronti da un istituto di credito, con intervento di un’altra banca, contestando la fondatezza della pretesa creditoria. Il tribunale respingeva l’opposizione ritenendo inammissibili i motivi proposti nei confronti del creditore procedente, in quanto il titolo esecutivo era costituito da decreto ingiuntivo definitivo, e dichiarando inammissibile l’opposizione relativa all’intervento non titolato, basato su un credito da conto corrente. Quanto all’intervento titolato, fondato su mutuo fondiario, il giudice di primo grado rigettava l’eccezione di superamento del limite di finanziabilità.

La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo che l’allegazione dell’atto di ipoteca potesse rendere titolato l’intervento e dichiarando tardiva la contestazione del diritto della banca a procedere esecutivamente. Avverso tale sentenza il debitore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto eccentrico rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva espressamente escluso l’unitarietà dei rapporti di conto corrente e di mutuo, osservando che essi costituivano diversi fatti costitutivi, e l’ipoteca — quale garanzia accessoria — non poteva essere assunta a titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.. Il ricorrente non aveva tuttavia censurato specificamente tali argomentazioni, limitandosi a riproporre la tesi dell’unitarietà della posizione debitoria.

Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha rilevato che essi vertevano su questioni del tutto nuove, delle quali non vi era alcun cenno nella sentenza impugnata. Il ricorrente non aveva allegato l’avvenuta deduzione di tali questioni dinanzi al giudice di merito, né indicato in quale specifico atto del giudizio precedente le avesse prospettate, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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