Consulenza contabile e acquisizione documentale oltre le preclusioni istruttorie (Cass. civ. Sez. I n. 12471 del 11.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica contabile ex art. 198 cod. proc. civ. consente al c.t.u. di esaminare documenti non prodotti in giudizio, anche se diretti a provare i fatti principali, a condizione che sussista il previo consenso delle parti. Tale consenso non è soggetto a forme rituali e può essere desunto per facta concludentia, essendo sufficiente che l’atteggiamento processuale della parte sia interpretabile come adesione all’esame e all’utilizzo di quella documentazione. La richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., avanzata dalla stessa parte che poi eccepisce la tardività della produzione, integra il consenso implicito. L’eccezione di nullità della consulenza per illegittima utilizzazione di documenti è relativa e va proposta, a pena di inammissibilità ex art. 157, comma 2, cod. proc. civ., nella prima istanza o udienza successiva al deposito della relazione peritale.

Il Fatto

Una banca convenne in giudizio il correntista e il suo fideiussore, ottenendo dal Tribunale un decreto ingiuntivo per complessivi € 46.291,30, a titolo di saldo passivo di un’apertura di credito in conto corrente garantita da fideiussione. Gli ingiunti proposero opposizione, che fu accolta: il decreto venne revocato e la banca condannata alla restituzione di una somma modesta, con rigetto della domanda riconvenzionale.

La Corte di appello, su gravame della banca, riformò parzialmente la decisione e condannò il correntista al pagamento di € 27.938,18, oltre interessi legali. Il giudice distrettuale ritenne ammissibile la documentazione depositata dalla banca nel corso della c.t.u. e condivise le conclusioni del consulente, che aveva ricostruito il saldo partendo dal saldo zero all’8 giugno 1999, senza capitalizzazione, senza commissione di massimo scoperto e applicando il tasso legale. Il correntista ricorse in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contestava la violazione della disciplina delle preclusioni istruttorie ex art. 184 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma del 2005, assumendo che la decadenza della banca dalla produzione documentale non potesse essere aggirata attribuendo al c.t.u. il potere di acquisire d’ufficio i documenti non tempestivamente prodotti. La Corte ha respinto la censura, richiamando la distinzione operata dalle Sezioni Unite n. 3086 del 2022 tra i poteri di acquisizione del consulente nell’ambito generale dell’art. 194 cod. proc. civ. e la specificità dell’esame contabile di cui all’art. 198 cod. proc. civ..

Nell’esame contabile, il consulente può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, compresi quelli diretti a provare i fatti principali, ma solo in presenza del previo consenso delle parti. La Corte ha ribadito che quel consenso costituisce presupposto condizionante e non può essere obliterato, pena la violazione dei principi dispositivo e del contraddittorio.

Quanto alla forma, la Corte ha confermato che l’art. 198, comma 2, cod. proc. civ. non vincola il consenso a modalità rituali: esso può essere espresso, tacito o implicito e va valutato con attenzione dal giudice, dovendo risultare inequivoco nell’oggetto. Nella specie, la corte territoriale aveva logicamente desunto il consenso dal fatto che lo stesso opponente aveva in precedenza chiesto l’ordine di esibizione alla banca dei documenti del rapporto, oltre ad aver richiesto la c.t.u.

La Corte ha poi ribadito che l’eccezione di nullità della consulenza per illegittima utilizzazione di documenti è relativa e deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nella prima istanza o udienza successiva al deposito della relazione, non rilevando la contestazione mossa dal consulente di parte durante le operazioni peritali.

Il secondo e il terzo motivo, scrutinati congiuntamente, censuravano la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e il calcolo del saldo partendo dal saldo zero. La Corte li ha respinti richiamando il principio secondo cui, esclusa la validità di pattuizioni ultralegali o anatocistiche e riscontrata la mancanza di parte degli estratti conto, l’accertamento del dare e avere può avvalersi di ulteriori mezzi di prova, tra cui gli estratti conto scalari, e il criterio dell’azzeramento del saldo rappresenta uno dei possibili strumenti di ripartizione dell’onere probatorio. Il quarto motivo, sulla compensazione delle spese, è stato dichiarato inammissibile: il criterio della soccombenza va riferito unitariamente all’esito finale della lite. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *