Conto corrente bancario, saldo zero e prova del dare e avere (Cass. civ. Sez. I n. 14269 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere l’ipotesi in cui il correntista sia convenuto da quella in cui sia attore. L’accertamento del dare e avere può attuarsi con ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo documentato; in mancanza, i conteggi vanno rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. Il giudice non può limitarsi ad affermare in modo apodittico l’inattendibilità delle scritture contabili e dei mastrini prodotti, poiché tale valutazione non preclude di per sé la ricostruzione del conto.

Il Fatto

Il correntista e una società convenivano in giudizio la banca davanti al Tribunale, deducendo plurime illegittimità nel contratto di conto corrente e chiedendo la condanna alla ripetizione delle somme asseritamente corrisposte in eccesso. Il Tribunale rigettava la domanda per l’incompletezza degli estratti conto prodotti dagli attori.

La Corte d’appello confermava il rigetto. Riteneva che l’allegazione del cliente non fosse idonea ad attivare il meccanismo della non contestazione e che le scritture contabili e i mastrini, pur prodotti, non fossero attendibili né utilizzabili per colmare le lacune nella sequenza degli estratti conto. I correntisti ricorrono per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la questione di diritto muovendo dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ricostruzione del rapporto di conto corrente quando manchi una parte degli estratti conto e il primo di quelli disponibili rechi un saldo iniziale a debito del cliente. Il criterio distintivo è la posizione processuale assunta dal correntista.

Se il correntista è convenuto, l’accertamento del dare e avere può avvalersi di ulteriori mezzi di prova idonei a dare giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo documentato, oltre che di elementi quali le ammissioni del correntista idonei a escludere che nel periodo non documentato egli abbia maturato un credito di imprecisato ammontare. In mancanza di tali dati la domanda va respinta. Se invece la domanda è proposta dal correntista, l’accertamento può parimenti fondarsi su prove idonee a dar ragione del saldo iniziale, oppure su elementi che consentano di ritenere inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale il debito nel periodo non documentato; diversamente i conteggi si elaborano partendo dal primo saldo debitore documentato.

La Corte richiama il principio secondo cui, in assenza di elementi di prova sul periodo non documentato e di allegazioni che rendano pacifica l’esistenza di un credito o debito di certo importo, si deve procedere alla determinazione del rapporto di dare e avere per il periodo successivo documentato dagli estratti conto, azzerando il saldo iniziale del primo di essi.

Nella specie, accertato che per il periodo considerato il consulente tecnico d’ufficio aveva potuto effettuare il calcolo per la presenza di documentazione, la Corte d’appello avrebbe dovuto svolgere il proprio accertamento partendo dal saldo zero. Il giudice di secondo grado ha invece affermato in modo apodittico l’inattendibilità delle scritture contabili e dei mastrini, senza considerare che tale valutazione non avrebbe comunque potuto precludere la ricostruzione del conto, salva ogni successiva e argomentata valutazione sul contenuto dei documenti.

Il primo motivo è quindi accolto; il secondo, il quinto e il sesto restano assorbiti; il terzo e il quarto sono dichiarati inammissibili. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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