Fideiussione riempita in bianco e querela di falso nell’abuso absque pactis (Cass. civ. Sez. I n. 6437 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis, e cioè in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta. Ciò che rileva, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento; non ha invece alcuna importanza che egli miri a far apparire il documento come collegato a un’operazione economica diversa da quella cui si riferisce l’autorizzazione ricevuta. L’apprezzamento dei fatti e delle prove resta riservato al giudice di merito e, nel giudizio di legittimità, non è consentito riesaminare il merito della causa, ma solo controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito.

Il Fatto

Una banca otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice e, in solido, del suo fideiussore. Il credito derivava da un contratto di fideiussione omnibus limitata richiamato in un documento recante la data del 10.9.2010. Il garante proponeva opposizione, sostenendo di aver sottoscritto nel 2009 un modulo in bianco, destinato a garantire un affidamento relativo a un diverso affare, e di avervi apposto solo i propri dati e la firma sul retro; la banca avrebbe poi riempito il modulo nel 2010, mutandone l’oggetto e la tipologia.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto per mancata prova del credito e condannava la banca al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. La Corte d’appello, in riforma, rigettava l’opposizione, confermava il decreto e revocava la condanna. Il garante ricorreva allora per cassazione con cinque motivi, deducendo violazione di norme sul documento e sulla prova, nonché vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, per connessione, e li dichiara inammissibili. Il punto giuridico centrale riguarda la distinzione tra riempimento absque pactis e riempimento contra pacta di un foglio firmato in bianco. Solo nel primo caso, in cui manca qualsiasi accordo sul contenuto del documento, la contestazione impone la querela di falso: occorre cioè privare il documento della sua efficacia probatoria attraverso lo strumento previsto dall’ordinamento.

Nel secondo caso, invece, il riempimento avviene in presenza di un accordo, che il riempitore viola: la questione attiene allora all’inosservanza dei patti e non alla falsità del documento. La Corte precisa che non assume rilievo il fatto che il riempitore abbia inteso collegare il documento a un’operazione economica diversa da quella cui si riferiva l’autorizzazione ricevuta. Il criterio discriminante resta l’esistenza o meno di un’autorizzazione al riempimento.

La Corte richiama sul punto i propri precedenti n. 18234 del 2023, n. 21587 del 2019 e n. 5417 del 2014, che hanno già fissato la regola secondo cui la querela di falso è necessaria solo quando il riempimento sia avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento.

Applicando tale principio, la Corte rileva che il ricorrente assume un riempimento abusivo del modulo in ordine all’oggetto della fideiussione, in violazione degli accordi che attenevano a una garanzia specifica limitata a un determinato affare. I motivi, tuttavia, tendono in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, contrapponendone uno difforme, tratto dall’analisi degli elementi disponibili.

La Corte ribadisce che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità: il giudice di legittimità non può riesaminare il merito, ma solo controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere quelle ritenute idonee. Nel caso concreto, le censure non prospettano un vero errore di diritto, ma contestano la valutazione del materiale istruttorio circa la non ricorrenza dell’abusivo riempimento. Non emerge, del resto, una motivazione apparente né un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, poiché la motivazione sulle questioni oggetto dei motivi è sufficientemente elaborata e chiara. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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