Prova presuntiva e incarico professionale: valutazione unitaria degli indizi (Cass. civ. Sez. II n. 31482 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova presuntiva, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., il giudice di merito deve procedere alla previa analisi di tutti gli elementi indiziari, scartando quelli irrilevanti, e alla successiva valutazione complessiva di quelli isolati, onde verificarne la concordanza: la prova può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme. La denuncia in cassazione della violazione dell’art. 2729 cod. civ. è proponibile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni prive dei requisiti di legge, non quando la critica si traduca nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella prospettazione di un’inferenza probabilistica alternativa. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non può consistere in un apprezzamento delle prove difforme da quello preteso dalla parte.
Il Fatto
Un ingegnere convenne in giudizio una società immobiliare davanti al Tribunale, chiedendo la condanna al pagamento del compenso per la progettazione di sistemi solari fotovoltaici, asseritamente conferitogli con incarico del 27 giugno 2007. La società resistette sostenendo di non avere mai conferito l’incarico al professionista, di essersi rivolta a una diversa società per un preventivo, di avere poi affidato l’opera a un terzo “chiavi in mano” con corrispettivo onnicomprensivo.
Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 9/2020, accolse invece l’appello, dichiarando sussistenti il titolo contrattuale e il diritto al compenso e condannando la società al pagamento di 120.000,00 euro oltre accessori. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e la nullità della sentenza per avere i giudici di merito ritenuto provato il conferimento dell’incarico sulla base di indizi asseritamente privi dei requisiti di legge. La Corte ha ricordato il costante orientamento di legittimità: il requisito della precisione attiene al fatto noto, quello della gravità al grado di probabilità del fatto ignoto desumibile da quello noto, quello della concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi univocamente convergenti.
La Suprema Corte ha chiarito che la denuncia di violazione dell’art. 2729 cod. civ. è prospettabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali requisiti. Non è invece ammissibile quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa.
Nel caso di specie la censura attingeva proprio il modello di valutazione della prova applicato dai giudici del merito, prerogativa insindacabile di questi ultimi. I giudici di appello avevano valorizzato l’attendibilità di un teste, l’invio dei dettagliati progetti alla sola società, l’utilizzo di quegli elaborati da parte della committente e la stretta connessione tra i diversi impianti progettati. La Corte ha ribadito che gli indizi non possono essere frazionati e valutati individualmente, potendo ciascuno di essi, quand’anche singolarmente privo di valenza indiziaria, rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.
Il secondo motivo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha precisato che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato nel 2012, riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non integra il vizio il mero apprezzamento difforme delle prove, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento. Nella specie l’invio di una stima a una diversa società non era idoneo a scalfire il quadro complessivo del ragionamento decisorio.
Il terzo motivo censurava i criteri di determinazione del valore della prestazione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per novità della censura: la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva allegato, con il principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto del giudizio precedente l’avesse dedotta. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e ai presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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