Querela di falso della relata di notifica: basta contestare la firma apocrifa (Cass. civ. Sez. III n. 16640 del 21.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La relazione di notifica redatta dal pubblico ufficiale costituisce piena prova, fino a querela di falso, della data di notificazione e delle dichiarazioni rese dal consegnatario, ai sensi dell’art. 2700 c.c. Il destinatario che assuma di non aver ricevuto l’atto è onerato della querela di falso per far accertare il carattere apocrifo della firma apposta sulla relata. Tuttavia, egli non è tenuto ad aggredire ogni singola attestazione contenuta nella relata: l’accertamento della falsità può fondarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse. Ove il querelante deduca di non aver mai ricevuto l’atto consegnatogli personalmente, la doglianza si risolve nella contestazione dell’attestazione che riconduce la sottoscrizione alla sua persona, con valore probatorio assorbente rispetto alla veridicità delle altre attestazioni.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento recante maggiori imposte per complessivi euro 4.148.919,17 a titolo di Irpef, Iva e Irap, relative a tre anni d’imposta. Tra le censure eccepiva la mancata notifica dei tre avvisi di accertamento sottostanti.

L’Agenzia delle Entrate deduceva la regolarità delle notifiche, producendo copia degli avvisi e delle relative relate. Il contribuente proponeva allora querela di falso davanti al Tribunale, contestando l’autografia delle sottoscrizioni apposte in calce alle relate, a lui attribuite. Il giudizio tributario veniva sospeso in attesa dell’esito. Il Tribunale, espletata la consulenza grafologica, accoglieva la querela e dichiarava la falsità delle sottoscrizioni. La Corte d’appello respingeva il gravame dell’Agenzia, che ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per difetto di autosufficienza. Il requisito posto dall’art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c. non va interpretato in modo rigorosamente formalistico, specie alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021. Esso non impone la trascrizione integrale degli atti, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 8950/2022: il ricorso è ammissibile quando il ricorrente illustri puntualmente il contenuto rilevante dei documenti e ne segnali la presenza nei fascicoli di merito.

Nel merito il motivo è infondato. Ai fini dell’ammissibilità della querela di falso avverso un atto proveniente da un pubblico ufficiale, è necessario e sufficiente che il privato aggredisca una delle attestazioni cui l’ordinamento riconosce fede privilegiata, fornendo elementi probatori idonei a dimostrare la falsità del documento. La relata redatta nell’esercizio delle funzioni è piena prova, fino a querela di falso, della data di notificazione e delle dichiarazioni rese dal consegnatario.

Secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte (Cass. n. 3014/1975, n. 2246/1981, n. 1783/2001, n. 3065/2003, n. 24852/2006, n. 16289/2015, n. 22058/2019, n. 6028/2023), il destinatario che affermi di non aver mai ricevuto l’atto e di non avervi apposto la firma è onerato della querela di falso. La querela non aggredisce l’autenticità della sottoscrizione in sé, ma l’attestazione in essa insita dell’avvenuta consegna a mani proprie, ex art. 138 c.p.c.

La Corte precisa che la presenza di una sottoscrizione, ancorché illeggibile o apparentemente non riconducibile al destinatario, è di norma sufficiente a considerare la notifica formalmente conforme al modello legale (Cass., S.U., n. 9962/2010). Pertanto il destinatario non è tenuto ad aggredire ciascuna attestazione della relata, potendo l’accertamento basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.

Il richiamo dell’Agenzia a Cass. n. 25158/2007 e Cass. n. 13216/2007 è inconferente: in quelle vicende la sottoscrizione era pacificamente apposta da terzi e si discuteva dell’onere probatorio sulle dichiarazioni di qualificazione del consegnatario, non della latitudine della cognizione del giudice del falso. Nella specie la doglianza di mancato ricevimento si risolve nella contestazione dell’identità tra consegnatario sottoscrivente e destinatario, con accertamento assorbente rispetto alle altre attestazioni.

Il secondo motivo, relativo alla mancata indagine sulla c.d. autofalsificazione, è inammissibile: l’obbligo di indicare gli elementi della falsità ex art. 221 c.p.c. può essere assolto con qualsiasi prova idonea, anche presuntiva (Cass. n. 35538/2023; Cass. n. 4720/2019), e la valutazione del materiale istruttorio costituisce giudizio di fatto sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., non dedotto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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