Inammissibile il ricorso che chiede alla Cassazione la rivalutazione della motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6894 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., è configurabile solo con riguardo a questioni di merito e non anche a eccezioni processuali o pregiudiziali di rito. La decisione nel merito implica rigetto implicito, ma univoco, delle eccezioni di rito. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che solleciti la rivalutazione delle dichiarazioni rese in libero interrogatorio o delle deposizioni testimoniali, attività riservata al giudice del merito. Per effetto del nuovo testo dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera illogicità o contraddittorietà della motivazione: il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
Il Fatto
Il lavoratore, segretaria con contratto a tempo parziale, agiva contro il datore di lavoro per ottenere differenze retributive per il lavoro supplementare svolto di pomeriggio, la retribuzione di maggio 2008, i ratei di tredicesima e quattordicesima, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute e il t.f.r., in relazione a un rapporto intercorso dal 1998 al 2008 e cessato per licenziamento orale.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello, in accoglimento del gravame, accoglieva integralmente la pretesa, ritenendo assolto l’onere probatorio sul lavoro pomeridiano e non dimostrato il pagamento del relativo compenso. Il datore di lavoro proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistito con controricorso e con conclusioni scritte del P.G. nel senso del rigetto.
La Motivazione della Corte
Sul primo e sul secondo motivo, proposti per violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia non può riguardare le eccezioni processuali, quali quelle di inammissibilità dell’appello sollevate ex artt. 342, 434 e 348-bis c.p.c. Decidendo nel merito, il giudice di appello rigetta implicitamente, ma univocamente, tali eccezioni. Quanto alla seconda doglianza, manca inoltre l’interesse, perché sul punto il ricorrente non è soccombente.
Il terzo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata considerazione della non contestazione, è inammissibile perché chiede alla Corte una rivalutazione delle dichiarazioni rese in libero interrogatorio e delle deposizioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito; né viene indicato il fatto storico decisivo di cui si assume l’omesso esame.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione. La Corte ricorda che, dopo la riforma dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. a opera del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, oggetto del vizio è solo l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Non costituiscono fatto le argomentazioni difensive né gli elementi istruttori in quanto tali. Quanto all’apparenza della motivazione, il vizio ricorre solo quando il giudice omette di esporre le ragioni del proprio convincimento, dando luogo a una motivazione meramente apparente o a un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; nel caso di specie le anomalie non sussistono, data l’articolata motivazione della Corte territoriale.
Il quinto motivo, che deduce la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di sottoscrizione, è infondato: ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ. il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza dell’atto, ma non quando la firma sia desumibile da altri elementi, quali l’autentica della procura in calce. La copia del ricorso in appello allegata è munita di regolare sottoscrizione.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte precisa che il controricorso è tardivo e liquida in favore della controricorrente solo le spese della fase di discussione, perché la tardività non toglie valore alla procura e non impedisce la partecipazione del difensore all’udienza.
Nota della Redazione
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