Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e fallimento del debitore: imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. V n. 2734 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi degli artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Rileva ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell’imposizione. La sentenza dichiarativa di fallimento delimita soltanto soggettivamente l’esecutività del decreto rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito una volta tornato in bonis. Solo l’intervento di una decisione definitiva che, all’esito del giudizio di opposizione, revochi, annulli o dichiari la nullità del decreto opposto esclude la debenza del tributo.
Il Fatto
Una società ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro notificatole in relazione a un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale con la formula della provvisoria esecutorietà. La contribuente ha sostenuto l’insussistenza del presupposto impositivo, invocando l’alternatività tra imposta di registro e IVA e deducendo che, per difetto del requisito di territorialità, l’operazione di finanziamento non era stata assoggettata a IVA.
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione. I giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile la questione, dedotta solo in secondo grado, relativa alla perdita di esecutività del decreto a seguito della dichiarazione di fallimento della società ingiunta, rilevando comunque che il decreto resta tassabile nella misura proporzionale. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rigetta l’istanza di rinvio dell’udienza, formulata dal difensore in base a generici impegni professionali e all’impossibilità di reperire sostituti. Ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., il grave impedimento deve fare espresso riferimento all’impossibilità, adeguatamente indicata e comprovata, di sostituzione mediante delega; diversamente emerge solo un problema di organizzazione professionale, non rilevante ai fini del differimento.
Quanto al primo motivo, la Corte ritiene irrilevante l’erronea indicazione della norma processuale violata: la configurazione formale della rubrica non ha contenuto vincolante, poiché è l’esposizione delle ragioni di diritto a qualificare il vizio denunciato. Nel merito, la censura sulla pretesa inammissibilità ex art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 è infondata: la declaratoria di inammissibilità non ha impedito alla Commissione regionale di statuire comunque nel merito, respingendo la tesi della perdita di esecutività.
Il punto centrale è che non risulta alcuna definitiva revoca del decreto all’esito del giudizio di opposizione. L’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 assoggetta a imposta i decreti ingiuntivi esecutivi anche se impugnati, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. L’obbligo impositivo sorge quindi con l’adozione dell’atto, senza necessità di un provvedimento definitivo.
La Corte distingue i casi in cui il provvedimento sia stato definitivamente annullato o revocato, nei quali viene meno l’attribuzione patrimoniale che giustifica il tributo. Nel caso concreto, invece, al provvedimento inizialmente adottato non è sopravvenuta alcuna decisione passata in giudicato. Il presupposto dell’imposta è la natura esecutiva del decreto — la clausola di provvisoria esecutorietà — e non l’apposizione della formula esecutiva né la concreta esecuzione.
Il fallimento del debitore impedisce le procedure esecutive individuali ai sensi dell’art. 51 r.d. n. 267 del 1942 e condiziona l’insinuazione al passivo, ma non fa perdere al provvedimento monitorio l’esecutività verso il soggetto tornato in bonis. L’esegesi letterale dell’art. 37 esclude che la dichiarazione di fallimento sia assimilabile alla sentenza passata in giudicato, alla conciliazione giudiziale o alla transazione stragiudiziale. La seconda doglianza, relativa alla tassazione fissa e alla pretesa doppia imposizione sull’atto enunciato, è parimenti infondata: l’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 impone l’imposta anche sulle disposizioni enunciate, con conseguente imponibilità del contratto di mutuo richiamato nel provvedimento monitorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.