Decadenza dell’Amministrazione dalla riscossione senza proroga per il sisma del 1990 (Cass. civ. Sez. V n. 22122 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina sui termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento si applica anche ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990. L’art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento, non proroga il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio. La questione relativa alla compatibilità delle agevolazioni concesse con l’art. 108 del TFUE è inammissibile sia perché non proposta nel giudizio di appello, sia perché preclusa dalla decadenza dell’Amministrazione dalla pretesa impositiva.
Il Fatto
Il contribuente impugnava le cartelle di pagamento notificate per IRPEF, ILOR e IVA con riferimento agli anni d’imposta 1991 e 1992. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria, rilevando la decadenza dalla riscossione per non essere stato prorogato il termine di emissione degli atti impositivi.
L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi: la violazione dell’art. 138 della legge n. 388 del 2000 e la violazione dell’art. 108 del TFUE, per asserita incompatibilità delle agevolazioni con gli aiuti di Stato. Il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, relativo alla pretesa proroga dei termini di decadenza in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 1990 in Sicilia. Il motivo è infondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la disciplina di cui all’art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 156 del 2005, in tema di fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma.
Il collegio richiama in particolare Cass. n. 16074 del 14/07/2014, confermata da Cass. n. 3987 del 15/02/2017 e Cass. n. 25218 del 24/08/2022. Da tali pronunce discende che l’art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000, nel prevedere un’ampia rateazione, non ha prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso. Ne consegue che l’Amministrazione è decaduta dal diritto alla riscossione dei tributi oggetto delle cartelle impugnate.
Quanto al secondo motivo, concernente gli aiuti di Stato, la Corte lo dichiara inammissibile sotto più profili. In primo luogo, la questione avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di appello, poiché la causa era stata assunta in decisione dalla Commissione tributaria regionale l’08/06/2016, dopo la decisione della Commissione UE; non essendo stata proposta in quella sede, la questione resta preclusa.
Il motivo è inoltre generico, non comprendendosi perché la decisione della Commissione dovrebbe incidere sui tributi richiesti in pagamento dallo Stato. La Corte richiama Cass. n. 30927 del 27/11/2019 e Cass. n. 17193 del 27/05/2022, secondo cui le agevolazioni in questione non operano in materia di IVA e non sono applicabili ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, in ragione della decisione della Commissione europea che le ha ritenute incompatibili con il mercato interno.
Nella specie, tuttavia, non si discute del rimborso di quanto corrisposto all’Erario, ma della debenza della quota del dieci per cento delle imposte che il contribuente avrebbe dovuto versare e non ha versato nemmeno all’esito della rateizzazione. Trattasi di somme comunque dovute, a prescindere dall’applicabilità delle agevolazioni.
Infine, la questione è inammissibile perché preclusa dalla decadenza accertata con il primo motivo: se l’Amministrazione è decaduta dalla pretesa impositiva, non sussiste interesse a discutere della compatibilità dei benefici con l’art. 108 del TFUE. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese in favore del contribuente.
Nota della Redazione
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