Opposizione recuperatoria a cartella: giurisdizione ordinaria per sanzioni stradali e contributi (Cass. civ. Sez. V n. 16161 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle opposizioni c.d. recuperatorie avverso cartelle di pagamento e avvisi di addebito che contestino violazioni del codice della strada, con attribuzione al giudice di pace nei termini dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 ovvero al tribunale nei termini dell’art. 6 del medesimo decreto. Appartiene parimenti alla giurisdizione ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, l’opposizione avente ad oggetto cartelle inerenti omissioni contributive, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. L’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 616 e 618 cod. proc. civ. a conclusione della fase sommaria dell’opposizione esecutiva non ha natura decisoria, ma solo di atto ordinatorio del processo esecutivo, e non è idonea a stabilizzare la competenza né la giurisdizione, che può essere efficacemente contestata nel successivo giudizio di merito a cognizione piena.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. avverso un ordine di pagamento diretto emesso dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, relativo a diverse cartelle per tributi vari, violazioni del codice della strada e omissioni contributive. Il Tribunale adito declinava la giurisdizione e la causa veniva riassunta davanti alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’atto di pignoramento per vizio della notifica eseguita da operatore postale privato.

La commissione tributaria regionale confermava la decisione. L’agente della riscossione ricorreva per cassazione con tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa, mentre la Regione rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’agente deduceva nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per asserita omissione di pronuncia sull’eccezione di difetto parziale di giurisdizione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché decidendo nel merito la commissione regionale ha implicitamente rigettato la pregiudiziale eccezione.

Con il secondo motivo, subordinato, si deduceva il difetto parziale di giurisdizione. Il motivo è stato accolto. La Corte ha ribadito l’indirizzo pacifico secondo cui le controversie relative all’impugnazione di atti che contestano violazioni del codice della strada, anche in sede recuperatoria, appartengono alla giurisdizione ordinaria, e quelle relative a omissioni contributive al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

La Corte ha escluso che la giurisdizione tributaria potesse ritenersi definitiva per effetto dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto la competenza del giudice tributario, concedendo termine per la riassunzione. Tale provvedimento, reso ai sensi degli artt. 616 e 618, secondo comma, cod. proc. civ., non ha natura decisoria e non stabilizza la giurisdizione, come affermato in tema di competenza.

Quanto al terzo motivo, relativo alla nullità delle notifiche eseguite da gestore postale privato, la Corte lo ha accolto parzialmente, nei limiti dei soli crediti tributari residui. Poiché nella specie si trattava di atti amministrativi, in particolare cartelle di pagamento, per le notifiche effettuate negli anni 2016 e 2017 deve affermarsi la piena validità della notifica a mezzo di operatori privati muniti di licenza individuale, secondo l’insegnamento richiamato.

La sentenza è stata quindi cassata con riferimento alla giurisdizione, con declinatoria e rimessione al giudice di pace e al tribunale territorialmente competenti, e con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, per le altre cartelle.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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