Occupazione senza titolo del lastrico solare e ragione più liquida in appello (Cass. civ. Sez. II n. 27962 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, il principio della ragione più liquida consente al giudice d’appello di fondare la decisione sulla questione di merito di più agevole soluzione, anche logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre, purché resti entro il thema decidendum delineato dai motivi di gravame ex art. 342 c.p.c., non essendo previsto alcun ordine di trattazione tra le questioni di merito. Il principio non opera invece tra questioni di rito e di merito, dovendo le prime essere sempre decise per prime ex art. 276 c.p.c. Nell’occupazione senza titolo di un immobile il danno non è configurabile in re ipsa, occorrendo l’allegazione di fatti specifici dai quali desumere in via presuntiva il danno conseguenza, in assenza di una specifica previsione normativa di risarcibilità.
Il Fatto
Un condominio conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Palermo una società di telecomunicazioni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l’occupazione senza titolo di una porzione di lastrico solare non concessa in locazione. Il danno era parametrato al canone pattuito per la porzione di nove metri quadri destinata all’installazione di supporti per antenne, su un’estensione complessiva di oltre centocinquanta metri quadri.
La società contestava la delimitazione dell’oggetto contrattuale, sostenendo che l’accordo includeva anche le aree di canalizzazione e i percorsi di sicurezza. Il Tribunale rigettava la domanda sulla base delle risultanze di una seconda consulenza tecnica. La Corte d’Appello di Palermo respingeva il gravame con due autonome rationes decidendi: l’impossibilità di locare a terzi la residua superficie del lastrico, derivante dal parere sanitario del 2001, e il mancato assolvimento dell’onere di allegazione del danno conseguenza. Il condominio ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice, sul rilievo che la designazione del collegio sarebbe avvenuta nello stesso giorno del deposito, ma in data anteriore alla deliberazione in camera di consiglio. Il motivo è infondato. La paternità della decisione va attribuita al collegio che l’ha elaborata, e la nullità ex art. 158 c.p.c. è dichiarabile solo quando vi sia prova della diversità tra collegio deliberante e collegio presente alla discussione. Le date della deliberazione e del decreto di designazione attengono ad atti interni, le cui incongruenze danno luogo a mere irregolarità formali.
Il secondo motivo denunciava la nullità per omessa motivazione. La Corte ricostruisce il perimetro del vizio di motivazione apparente, che ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie la Corte distrettuale ha deciso secondo la ragione più liquida, affrontando la questione di merito di più agevole soluzione.
Il ricorrente prospettava anche la violazione dell’art. 112 c.p.c. La Corte opera qui la distinzione decisiva: il principio della ragione più liquida deroga soltanto all’ordine di trattazione delle questioni, desumibile dall’art. 276 c.p.c., ma non può snaturare il carattere devolutivo del giudizio di appello. Il thema decidendi è delimitato dai motivi di impugnazione ex art. 342 c.p.c. e, se il riesame esorbita da essi, sussiste la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Poiché l’appello investiva profili afferenti al merito della pretesa risarcitoria, la Corte distrettuale ben poteva optare per la ragione più liquida, rendendo superfluo l’esame specifico dei motivi di gravame, senza violare l’art. 112 c.p.c., non prevedendo la legge alcun ordine di decisione tra più questioni di merito.
Il terzo motivo riqualificato è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e sufficienti: l’impossibilità di locazione a terzi e il mancato assolvimento dell’onere allegatorio del danno, escluso in re ipsa dalla giurisprudenza di legittimità. Avendo il ricorrente censurato solo la prima, la seconda è divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità della censura. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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