Sanzione ex art. 248 TUEL per gli amministratori che contribuiscono al dissesto finanziario dell’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 200 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità sanzionatoria degli amministratori locali per dissesto finanziario, l’azione ex art. 133 C.G.C. è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, il cui dies a quo decorre dalla data della delibera dichiarativa del dissesto, che costituisce il “fatto dannoso” e segna il momento in cui il diritto può essere fatto valere. La titolarità del diritto alla sanzione pecuniaria spetta all’ente dissestato, che è legittimato a interrompere la prescrizione, mentre la legittimazione ad agire è riservata al Procuratore contabile. Il giudice contabile, nell’ambito del rito sanzionatorio, accerta esclusivamente il contributo causale della condotta degli amministratori al dissesto, senza sindacare i profili di legittimità della delibera di dissesto; da tale accertamento conseguono sia la condanna alla sanzione pecuniaria, sia l’effetto dichiarativo della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive o di status, la cui irrogazione spetta all’autorità amministrativa competente.
Il Fatto
La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Campania ha instaurato un giudizio per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 248, comma 5, T.U.E.L. nei confronti del sindaco e di alcuni assessori del Comune di Caivano, in carica tra il 2011 e il 2014, per il loro contributo al dissesto finanziario dell’ente, dichiarato con delibera consiliare del 18 giugno 2016. Dopo una prima fase in cui il ricorso era stato rigettato e un successivo giudizio di opposizione che aveva dichiarato la prescrizione dell’azione, la Sezione II d’Appello, con sentenza n. 195/2025, ha riformato la decisione, accogliendo le tesi della Procura sulla tempestività dell’azione e sulla legittimazione dell’amministrazione a interrompere la prescrizione. Il giudizio è stato quindi riassunto dinanzi al giudice di primo grado per la decisione sul merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione campana ha scrutinato in via preliminare le eccezioni sollevate dai convenuti. Ha ritenuto inammissibile l’istanza di integrazione del contraddittorio, evidenziando la natura scindibile delle posizioni dei coobbligati in materia di responsabilità sanzionatoria, per cui la pronuncia resa nei confronti di alcuni non è invalida. Ha altresì respinto l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, rilevando che la questione del bis in idem è stata già chiarita dalla giurisprudenza, la quale conferma l’unicità dell’accertamento demandato al giudice contabile e l’automaticità delle sanzioni di status. Quanto alla prescrizione, la Corte ha richiamato la sentenza d’appello, ribadendo che il termine quinquennale decorre dalla delibera di dissesto, che l’atto di costituzione in mora notificato dall’amministrazione ha effetto interruttivo e che l’azione era stata proposta tempestivamente, considerata anche la sospensione del termine per la normativa Covid-19.
Sul merito, la Corte ha ricostruito il quadro gestionale del Comune, emerso dalla consulenza tecnica e dai verbali del collegio dei revisori, caratterizzato da una sistematica violazione delle regole di sana gestione: iscrizione di residui attivi inesigibili, entrate sovrastimate, debiti fuori bilancio e mancata costituzione del fondo rischi. Ha ritenuto che il sindaco e gli assessori, pur con diverse deleghe, fossero consapevoli delle criticità e avessero l’obbligo di vigilare sugli equilibri di bilancio, approvando atti di programmazione non veritieri. La Corte ha escluso l’operatività della c.d. “esimente politica” di cui all’art. 1, comma 1-ter, l. n. 20/1994, in quanto gli atti contestati sono propri dell’organo politico e sono stati adottati nonostante le reiterate segnalazioni dei revisori.
La Corte ha infine esaminato l’incidenza della novella di cui alla l. n. 1/2026, che ha riformato la disciplina della responsabilità amministrativa. Pur astenendosi dall’aderire alla tesi restrittiva o a quella espansiva circa l’applicabilità della nuova definizione di colpa grave al dissesto, ha concluso che l’esito del giudizio non muta: le condotte accertate, caratterizzate da macroscopiche violazioni di legge e dall’approvazione di bilanci non veritieri, integrano comunque la colpa grave. La Corte ha accertato la responsabilità del sindaco e degli assessori, condannandoli al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura massima di 20 volte l’indennità di carica, pari a complessivi € 224.917,20, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive da parte dell’autorità amministrativa competente.
Nota della Redazione
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