Finanziamento socio imputato a capitale esclude l’imposta di registro (Cass. civ. Sez. V n. 1960 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale realizzato mediante imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all’imposta, quand’anche sia ravvisabile l’enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l’imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento e integra la causa di non imponibilità di cui all’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986. La cessazione degli effetti è riconducibile all’atto enunciante, come richiede la norma, derivando dalla rinuncia del socio alla restituzione della somma e dall’estinzione dell’obbligo restitutorio per compensazione. Il notaio resta responsabile in solido per l’imposta solo quando gli effetti delle disposizioni enunciate non siano cessati con l’atto che le contiene.
Il Fatto
Un notaio ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato l’imposta di registro in relazione a un finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare di una s.r.l., da lui redatto. Il finanziamento era stato concluso in forma orale e non registrato, e nell’atto notarile era stato imputato a capitale sociale.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che l’obbligo di registrazione e la responsabilità incombono sul notaio solo per gli atti da lui redatti e non per quelli enunciati, e che non ricorrevano gli estremi dell’enunciazione rilevante. Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la decisione confermata in appello. Il notaio ha proposto ricorso per cassazione; l’Agenzia si è costituita con controricorso e la Procura Generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 10, 42 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1994, oltre all’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la responsabilità solidale del notaio riguarda solo l’imposta principale e che la procedura semplificata presuppone elementi di evidenza immediata. Il motivo è infondato: le Sezioni Unite n. 14432 del 2023 hanno chiarito che, quando in un atto notarile vengono enunciate disposizioni di altri atti non registrati posti in essere dalle stesse parti, l’imposta dovuta è imposta principale e l’amministrazione può richiederla con avviso di liquidazione, purché gli effetti dei contratti verbali non siano già cessati o non cessino con l’atto che li enuncia; in tal caso il notaio è responsabile in solido ai sensi dell’art. 57, comma 1, TUR.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, non ricorrendo i presupposti dell’enunciazione e non operando l’istituto, per il comma 2, quando gli effetti delle disposizioni enunciate siano già cessati o cessino in virtù dell’atto contenente l’enunciazione. Il motivo è fondato.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la delibera di aumento del capitale realizzato mediante imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale, non è assoggettabile all’imposta pur in presenza dell’enunciazione del finanziamento non registrato, perché l’imputazione determina la cessazione degli effetti del finanziamento (Sez. V n. 3841 del 2023). La norma esclude l’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.
Nel caso concreto la convenzione enunciata ha cessato i suoi effetti per effetto della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio, che ha mutato la causa della datio e ha determinato l’estinzione dell’obbligo restitutorio della società, per rinuncia ma prima ancora per compensazione, contestualmente o in esecuzione dell’atto enunciante (Sez. I n. 6711 del 2009; Sez. I n. 4236 del 1998). La consegna del danaro non integra un effetto del contratto, ma un elemento della sua conclusione, riconducendosi il finanziamento al mutuo, contratto reale ai sensi dell’art. 1813 cod. civ..
La conclusione non è smentita dalle Sezioni Unite n. 14432 del 2023, dove il credito restitutorio non si era integralmente estinto all’esito del conferimento e residuava un importo di finanziamento tuttora efficace. La sentenza impugnata, applicando l’art. 22 ma violandone il comma 2, va cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario; le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.