Correzione d’ufficio dell’errore materiale e scambio di motivazioni tra pronunce (Cass. civ. Sez. III n. 32400 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale consistente nello scambio di motivazione e dispositivo tra due pronunce camerali, adottate nella medesima adunanza su ricorsi distinti, è emendabile d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., trattandosi di difetto estrinseco del provvedimento riconoscibile ictu oculi. La correzione presuppone l’individuazione della minuta effettivamente riferibile alla causa decisa, redatta dal relatore all’esito dell’adunanza. Il procedimento si svolge con decreto presidenziale che dispone la correzione e con ordinanza che ne dispone l’attuazione, senza contraddittorio pieno, essendo il vizio rilevabile dalla stessa struttura del testo.
Il Fatto
Una società aveva convenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale gestore di una infrastruttura ferroviaria, per il risarcimento dei danni derivati dalla chiusura di un esercizio commerciale, causata dal protrarsi di un cantiere. Il Ministero si era difeso e aveva chiesto di chiamare in causa la società appaltatrice, unica responsabile secondo la sua prospettazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando il convenuto. La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame, dichiarando improcedibile la domanda per l’amministrazione straordinaria della chiamata in causa.
La vicenda approda alla Suprema Corte, che accoglie il ricorso. Tuttavia, nell’ordinanza n. 25066/2025 pubblicata il 12 settembre 2025, il testo compreso tra “Rilevato che” e il dispositivo riportava la motivazione e il dispositivo di altro ricorso, discusso nella medesima adunanza camerale e deciso con distinta ordinanza. Il Presidente ha quindi disposto d’ufficio la correzione dell’errore materiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sussistenza dell’errore materiale è evidente: nell’ordinanza non si rinvengono la motivazione e il dispositivo relativi alla decisione, bensì quelli attinenti ad altro ricorso chiamato alla medesima adunanza. Si tratta dunque di uno scambio di motivazione e dispositivo tra le due pronunce.
Un errore così connotato può essere emendato d’ufficio. La Corte si avvale, per la causa oggetto di correzione, della minuta redatta dal Presidente del Collegio quale relatore ed estensore all’esito dell’adunanza camerale del 10 settembre 2025, in cui la causa è stata decisa. È questa la fonte testuale che consente di ricostruire il contenuto effettivo della decisione.
Di conseguenza, nella ordinanza n. 25066/2025, il testo compreso tra “Rilevato che” e “Così deciso in Roma il 10 settembre 2025” deve essere sostituito con il testo della minuta. La Corte opera quindi una sostituzione testuale del contenuto, riportando integralmente la motivazione e il dispositivo originariamente destinati alla causa.
Nel merito, la minuta accolta rileva che il giudice d’appello ha palesemente trasformato la domanda proposta dall’attore, rivolgendola anche nei confronti del consorzio al pari del Ministero. È invece evidente che il ricorrente ha agito esclusivamente nei confronti del Ministero. L’ingresso in amministrazione straordinaria della parte chiamata incide soltanto sul rapporto di garanzia insorto tra il Ministero e il consorzio, non sul rapporto principale. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello in diversa sezione e composizione.
Nota della Redazione
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