Revoca della pensione e onere probatorio del rapporto agricolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8796 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di concessione della pensione è atto amministrativo di mera certazione della sussistenza dei presupposti di legge e non atto negoziale di riconoscimento del debito, né determina l’inversione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. Se l’ente previdenziale accerta successivamente l’insussistenza dei requisiti e revoca la prestazione, incombe sull’assicurato provare i fatti costitutivi del diritto. L’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva e di agevolazione probatoria, che viene meno quando l’Inps disconosca il rapporto a seguito di controllo. L’inosservanza delle regole del procedimento amministrativo non incide sul rapporto obbligatorio: l’assicurato può semmai chiedere il risarcimento del danno, ma non fondare la pretesa previdenziale su disfunzioni procedurali dell’Istituto.
Il Fatto
Il ricorrente, bracciante agricolo, aveva ottenuto dal Tribunale l’accoglimento parziale della domanda contro l’Inps, volta al riconoscimento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2002 al 2005 e all’annullamento del provvedimento di revoca della pensione di vecchiaia, con declaratoria di illegittimità del recupero dei ratei corrisposti dal 2007 al 2012.
La Corte d’appello aveva confermato il rigetto nel merito, ritenendo provato dall’Istituto, tramite attività ispettiva, sia il difetto di redditività dei terreni sia l’omesso pagamento dei contributi. Aveva invece accolto l’appello incidentale dell’Inps sulla ripetibilità dei ratei, ravvisando non un errore dell’ente ma la condotta dolosa dell’assicurato, volta a simulare il rapporto di lavoro. Propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è infondato. La Corte richiama il principio secondo cui, accertata l’insussistenza dei requisiti e revocata la pensione, l’onere di provare i fatti costitutivi grava sull’assicurato (Cass. n. 14295/11). Nella specie la Corte d’appello ha accertato l’insufficienza della prova del rapporto di lavoro.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La natura meramente ricognitiva del procedimento pensionistico comporta che l’inosservanza delle regole procedimentali e dei precetti di buona fede non incide sul rapporto obbligatorio (Cass. n. 20604/14). L’assicurato non può fondare la pretesa di pagamento su disfunzioni procedimentali, salva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.
Il terzo motivo è infondato. L’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli ha funzione ricognitiva e di agevolazione probatoria, che viene meno quando l’Inps, a seguito di controllo, disconosca il rapporto (Cass. n. 10096 del 2016; Cass. n. 27144 del 2014; Cass. n. 25833 del 2014). Il lavoratore ha allora l’onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto.
Il quarto motivo è inammissibile: il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi fondata sull’accertamento del dolo, che aveva determinato l’erronea corresponsione dei ratei. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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