Inammissibile il ricorso sul fine di spaccio desunto da più sostanze sequestrate (Cass. pen. Sez. IV n. 13159 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione della sostanza stupefacente all’uso personale non costituisce causa di non punibilità e non grava sull’imputato l’onere di provarne il carattere personale: spetta alla pubblica accusa dimostrare la destinazione allo spaccio. La prova dell’una o dell’altra destinazione può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico fondato su corrette massime di esperienza. Il riconoscimento della recidiva richiede una specifica motivazione, ma questa è adempiuta anche con argomentazione succinta che dia conto della condotta come prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato ovvero della riprovevolezza e pericolosità dell’autore. La dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in legittimità quando la pena irrogata si collochi in misura prossima al minimo edittale.

Il Fatto

All’esito di un controllo effettuato in orario notturno, l’imputato consegnava spontaneamente due involucri contenenti cocaina e hashish ed era trovato in possesso di due involucri di eroina, complessivamente idonei al ricavo di più dosi medie singole. Il Tribunale di Roma lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione e 1.500,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, previo riconoscimento della contestata recidiva, ritenuta equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello di Roma confermava la condanna, respingendo la tesi della destinazione dello stupefacente a uso esclusivamente personale ed escludendo i presupposti della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in punto di mancata assoluzione, nonché in punto di recidiva, dosimetria e continuazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Corte affronta anzitutto il motivo sulla dedotta irrilevanza penale della condotta, giudicandolo aspecifico ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il Collegio ribadisce che la destinazione all’uso personale non ha natura di causa di non punibilità e che l’onere probatorio della destinazione allo spaccio grava sulla pubblica accusa, richiamando sul punto Sez. VI n. 26738 del 2020. La prova contraria può però desumersi da qualsiasi dato indiziario, secondo Sez. III n. 24651 del 2023.

Nel caso di specie la motivazione dei giudici di merito risulta coerente e priva di connotati di manifesta illogicità: ha inferito la destinazione allo spaccio dalla diversità delle sostanze sequestrate e dalla mancata giustificazione della presenza dell’imputato sul posto in orario notturno. La difesa non si è confrontata con tali argomentazioni, incorrendo nel vizio di aspecificità.

Quanto alla recidiva, la Corte richiama Sez. VI n. 56972 del 2018 e Sez. VI n. 20271 del 2016: è richiesta una specifica motivazione sia che il giudice affermi sia che escluda la circostanza, ma il dovere è adempiuto anche con argomentazione succinta che dia conto della condotta come significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. La Corte territoriale ha dato atto, sia pure in modo stringato, della sussistenza dei presupposti, essendo l’imputato pluripregiudicato per fatti della medesima indole.

Sulla dosimetria, il Collegio ribadisce che la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in legittimità, con richiamo a Sez. III n. 6877 del 2017, Sez. II n. 36104 del 2017 e Sez. III n. 29968 del 2019: è sufficiente il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen., salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. La pena inflitta è prossima al minimo, onde nessuna carenza motivazionale è ravvisabile. Quanto alla dedotta applicazione della continuazione, i giudici di merito non l’hanno affatto applicata, facendo coerente applicazione del principio di Sez. Un. n. 51063 del 2018, secondo cui il fatto di lieve entità è ipotesi autonoma di reato con pena unica e indifferenziata. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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