Recidiva esclusa se precedente estinto ex art 445 cod proc pen (Cass. pen. Sez. IV n. 13160 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della recidiva, non può tenersi conto dei reati per i quali sia intervenuta la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen. La causa estintiva opera di diritto e non rileva che sia stata dichiarata dal giudice dell’esecuzione successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. Ne deriva che, ove quel reato costituisca l’unico titolo della contestazione, la recidiva va necessariamente esclusa ai fini del calcolo della pena. In tema di art. 131-bis cod. pen., la particolare tenuità dell’offesa è la risultante di una valutazione complessa, che coinvolge modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e grado della colpevolezza, con bilanciamento tra gli indicatori; i criteri sono cumulativi per il riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi per il diniego.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Il fatto era stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni dell’operante, del verbale di sequestro e della consulenza chimica: l’imputato, sceso da un’autovettura, aveva lasciato cadere in terra un involucro contenente tre dosi di hashish, da cui erano ricavabili numerose dosi.

Il giudice di appello aveva escluso la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. e aveva ritenuto sussistente il fine di spaccio. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui quello relativo all’erronea applicazione degli artt. 99 e 106 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. in ordine alla recidiva. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato anzitutto, per ragioni di anteriorità logica, il motivo relativo alla destinazione della sostanza, dichiarandolo inammissibile perché meramente reiterativo di argomentazioni già svolte in appello e da questi rigettate con motivazione congrua. Ha ricordato che la destinazione all’uso personale non è causa di non punibilità e che l’onere di provare la destinazione allo spaccio grava sulla pubblica accusa, sulla scorta di Sez. VI n. 26738 del 2020 e Sez. III n. 24651 del 2023.

Quanto ai primi due motivi, concernenti il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte li ha ritenuti complessivamente inammissibili per difetto del necessario raffronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui la particolare tenuità va individuata alla stregua di tre categorie di indicatori: modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado della colpevolezza.

Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa, che abbraccia le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., e impone un bilanciamento tra gli elementi di segno opposto. I criteri sono cumulativi quanto al riconoscimento del beneficio e alternativi quanto al diniego, nel senso che è sufficiente la valutazione negativa di uno solo di essi per precluderlo, come affermato da Sez. VI n. 55107 del 2018.

La Corte ha poi accolto il terzo motivo, relativo alla recidiva. Ha richiamato il principio consolidato per cui non si può tenere conto dei reati per i quali è intervenuta la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., secondo Sez. III n. 7067 del 2013, Sez. VI n. 6673 del 2016 e Sez. II n. 994 del 2022. La causa estintiva opera di diritto e non rileva che sia stata dichiarata dal giudice dell’esecuzione dopo la sentenza di appello. Essendo quella l’unica condanna posta a base della contestazione, la recidiva deve essere esclusa.

Ha quindi annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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