Diniego attenuanti generiche e ipotesi lieve: motivazione sufficiente (Cass. pen. Sez. VII n. 28560 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 può essere motivato valorizzando il dato ponderale della sostanza, le modalità di custodia e di azione e il contesto di spaccio. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non richiede la considerazione analitica di tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92 del 2008, convertito con legge n. 125 del 2008, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente ai fini della diminuente. La valutazione di rilevanza degli elementi selezionati deve tuttavia tenere conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 73, comma V, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 10.07.2025, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene la prima censura manifestamente infondata. La sentenza d’appello ha valorizzato la significatività del dato ponderale: si trattava di diversi quantitativi di cocaina, dai quali erano ricavabili cinquanta dosi medie singole, e di crack pari a grammi 3,4 lordi, custoditi in modo parcellizzato.

Rilevano inoltre le modalità dell’azione, poiché il ricorrente gestiva, unitamente ad altro soggetto, una piazza di spaccio dopo l’arresto dei propri fratelli, nonché la reazione alla vista dei militari. Da tali cadenze motivazionali i giudici di merito hanno tratto un inquadramento giuridico corretto, con disamina completa delle risultanze processuali e delle deduzioni difensive.

Quanto alla seconda doglianza, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Il Collegio richiama la Sez. 4 n. 32872 del 08.06.2022, secondo cui, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92 del 2008, convertito con legge n. 125 del 2008, ai fini della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.

Non è necessario, aggiunge la Corte, che il giudice consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione di rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato, secondo il principio di cui alla Sez. 3 n. 2233 del 17.06.2021. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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