Foglio di via obbligatorio e autonomia della pericolosità sociale (TAR Toscana n. 729 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di foglio di via obbligatorio adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 non presuppone necessariamente condanne in sede penale. La valutazione di pericolosità sociale, se adeguatamente motivata con riferimento a elementi di fatto complessivamente e logicamente valutati, può fondarsi anche su un solo episodio significativo, purché emerga una concreta propensione dell’interessato a compromettere la sicurezza pubblica. La funzione preventiva della misura è autonoma rispetto all’accertamento penale: il rigetto o l’assoluzione in sede cautelare o dibattimentale non vincolano l’autorità amministrativa. La comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta, trattandosi di provvedimento caratterizzato da funzione cautelare e urgenza in re ipsa.

Il Fatto

La ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Firenze ha applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel Comune di Campi Bisenzio per la durata di quattro anni e ingiunzione a lasciare il territorio entro ventiquattro ore dalla notifica.

L’adozione della misura trae origine da una segnalazione dei Carabinieri, che avevano riferito l’arresto della donna insieme ad altre due persone per rapina impropria commessa in prossimità di un centro commerciale. La ricorrente deduce il travisamento del fatto, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto dei presupposti di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, evidenziando che era stata rimessa in libertà dal Tribunale per mancanza di gravità indiziaria. Resiste il Ministero dell’Interno. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 223/2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto il motivo relativo al difetto dei presupposti. Il provvedimento risulta motivato: la ricorrente era stata imputata del reato di cui agli artt. 110 e 628, secondo comma, cod. pen. per essersi introdotta, in concorso con altri, in un esercizio commerciale sottraendo merce, e per aver minacciato e colpito l’addetto alla sicurezza che le aveva inseguite.

La difesa sostiene l’insussistenza dell’episodio, valorizzando la rimessione in libertà per mancanza di gravità indiziaria e la successiva assoluzione dal reato di rapina impropria. Il Collegio replica che il provvedimento del giudice penale è frutto di un giudizio sommario della fase cautelare e non fa venir meno la condotta materiale, che resta suscettibile di valutazione da parte dell’autorità amministrativa. La sentenza di assoluzione è stata determinata dalla mancanza dell’elemento della minaccia, ma i comportamenti accertati appaiono comunque finalizzati a realizzare quanto meno un tentativo di furto.

Tale condotta, unitamente ai numerosi precedenti a carico della ricorrente, conferma la propensione alla commissione di reati riconducibili all’art. 1, lettera c), del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento è dunque sufficientemente motivato in ordine alle circostanze che rivelano la pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica, come richiesto dall’art. 2 del medesimo decreto.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la misura non deve fondarsi necessariamente su profili di rilevanza penale, che mantengono autonomia rispetto al provvedimento amministrativo, e la pericolosità sociale può basarsi anche su un solo episodio significativo. La funzione preventiva non persegue lo scopo di sanzionare comportamenti lesivi, ma di rimuovere il rischio che l’aggressione ai beni tutelati si verifichi: è sufficiente che dagli elementi raccolti emerga una concreta propensione dell’interessato a comprometterli.

Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale osserva che l’Amministrazione ha dato conto delle esigenze di celerità che ne hanno impedito l’adozione. Un consolidato orientamento giurisprudenziale esclude tale adempimento per l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, provvedimento caratterizzato da funzione cautelare e urgenza in re ipsa, diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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