Ordine di demolizione: in pendenza di condono non sono consentite nuove opere e non occorre la comunicazione di avvio (TAR Puglia n. 646 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza di una domanda di condono edilizio, è precluso all’interessato realizzare qualsiasi ulteriore modifica dell’immobile, a prescindere dalla tipologia di opere, poiché il condono non può legittimare attività edilizia nuova e ulteriore rispetto a quella oggetto della richiesta di sanatoria. L’ordine di demolizione di opere abusive, in quanto espressione di un potere vincolato e doveroso, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, la cui omissione non ne infirma la validità. L’istituto della fiscalizzazione dell’abuso è applicabile esclusivamente alle ipotesi di difformità parziale, non anche alla realizzazione di una nuova opera in assenza di permesso di costruire, e la relativa valutazione va effettuata, su richiesta dell’interessato, in una fase successiva all’adozione dell’ordine di ripristino.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi, relativa ad una pluralità di opere abusive realizzate presso la propria proprietà, tra cui la sopraelevazione di un piano, la realizzazione di un porticato, di una veranda, di una piscina interrata e di una recinzione. Gli interessati avevano presentato una domanda di condono edilizio ex legge n. 47/1985 per l’abitazione originaria, rimasta inevasa per lungo tempo, e successivamente avevano realizzato le ulteriori opere sine titulo. Nel corso del giudizio comprovavano che solo nell’aprile 2021 era intervenuto il condono per il nucleo originario, a dispetto dell’avvenuta modifica medio tempore dello stesso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lecce ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Preliminarmente, i giudici hanno evidenziato come il complesso degli interventi abusivi, insistendo in area vincolata, richiedesse il previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica. In ogni caso, la realizzazione delle opere è avvenuta in pendenza della domanda di condono, circostanza che da sola imporrebbe il rigetto del gravame, in quanto il condono non può essere utilizzato per legittimare attività edilizia nuova e ulteriore rispetto a quella originaria.
Quanto al primo motivo, incentrato sull’applicabilità dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 e sulla conseguente possibilità di fiscalizzazione dell’abuso, la Corte ha rilevato che le opere realizzate — consistenti in una sopraelevazione e in nuove costruzioni — esulano dalla nozione di difformità parziale. L’istituto della fiscalizzazione, infatti, opera solo nelle ipotesi tassative di cui agli artt. 33, 34 e 38 del testo unico edilizia, non già nel caso di realizzazione di una nuova opera in assenza di permesso di costruire, per il quale trova applicazione l’art. 31. Inoltre, la valutazione circa l’applicabilità del rimedio va effettuata, su richiesta dell’interessato, in una fase successiva all’ordine di ripristino.
Il Collegio ha poi disatteso la doglianza relativa alla mancata indicazione del bene e dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Tale indicazione, ha chiarito, può essere utilmente colmata nel successivo procedimento di acquisizione gratuita, che consegue automaticamente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, avendo natura dichiarativa e non costitutiva.
La natura delle opere, implicanti nuove costruzioni e aumenti volumetrici, ha infine escluso la fondatezza delle censure volte a ricondurre parte degli interventi nell’edilizia libera o a richiedere la sola S.C.I.A., trattandosi di interventi realizzati in zona vincolata e qualificabili come pertinenze solo in presenza dei relativi presupposti. I giudici hanno infine richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’ordine di demolizione, essendo espressione di un potere vincolato, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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